Art. 2.
  Le  offerte  degli  operatori relative alla tranche di cui al primo
comma  del  precedente  art.  1, dovranno pervenire, con l'osservanza
delle  modalita'  indicate  negli  articoli  6 e 7 del citato decreto
ministeriale  del  13  marzo  2002,  entro  le  ore  11 del giorno 12
settembre 2002.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle
offerte,  verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui  agli  articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 13 marzo 2002.
Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.