Art. 10. Pagamento della materia prima 1. Ferme restando le modalita' di pagamento della materia prima di cui all'art. 7 del regolamento, per quanto riguarda il termine, di cui all'art. 3, paragrafo 4, lettera e), per il pagamento del prezzo contrattato per pomodori, pesche e pere le parti contraenti possono definire cadenze periodiche di pagamento, per gruppi di partite consegnate, purche' venga rispettato il previsto limite temporale. 2. Le OP, che autotrasformano il prodotto dei propri soci, possono effettuare il pagamento del prezzo concordato, per pomodori, pesche e pere, o del prezzo minimo, nel caso delle prugne secche e dei fichi secchi, anche attraverso l'accredito in bilancio. Nel caso di prugne secche e fichi secchi, tutti gli eventuali servizi resi dalle OP ai propri associati sono regolati da partite contabili a parte. 3. Al fine di garantire il pagamento della materia prima ai soci di una cooperativa aderente ad una OP, la medesima OP acquisisce, entro quindici giorni dal versamento, effettuato con bonifico bancario o postale, alla cooperativa dell'importo dovuto, la prova che la stessa abbia liquidato, con analoga modalita', ai propri soci le rispettive spettanze. La OP, qualora riscontri il mancato pagamento da parte della cooperativa del prezzo della materia ai propri soci, ne informa la regione e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. 4. Nel caso la OP non adempia le condizioni, di cui al comma 3, o non effettui i dovuti pagamenti ai propri soci, e' revocato il relativo riconoscimento. 5. Le OP, nello stipulare convenzioni con gli istituti bancari o postali per l'esecuzione dei pagamenti ai propri soci, prevedono l'obbligo di fornire alle regioni e all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, su supporto magnetico, le evidenze dei singoli pagamenti eseguiti, anche da parte delle cooperative associate. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura predispone un apposito tracciato record, contenente le informazioni indispensabili per il riscontro dell'avvenuto pagamento.