Art. 11.
                          Domande di aiuto
  1. Le domande di aiuto, redatte su modelli predisposti dall'Agenzia
per  le  erogazioni in agricoltura, di cui all'art. 6, sono compilate
secondo  le  modalita'  previste dall'art. 13 del regolamento. Le OP,
per  pomodori,  pesche e pere, e i trasformatori, per prugne secche e
fichi  secchi,  presentano la domanda in modo da rispettare i termini
previsti  dall'art.  12 del regolamento, rispettivamente alla regione
ove  la  OP  ha  la propria sede legale e a quella ove e' avvenuta la
trasformazione.  Copia  della  domanda e' inviata alla Agenzia per le
erogazioni  in  agricoltura  che  ha  facolta' di definire specifiche
modalita'   per   la   presentazione  delle  domande,  anche  in  via
telematica.
  2.  Ai  sensi  dell'art.  12,  paragrafo  3  del  regolamento, sono
presentate  le  domande  di  aiuto anticipato, per pomodori, pesche e
pere,  secondo  le  modalita'  indicate  nel  comma 1. Dette domande,
contenenti  le  informazioni minime previste all'art. 13, paragrafo 3
del  regolamento,  sono  presentate entro il 30 settembre di ciascuna
campagna,   per   i   quantitativi   di   prodotto   consegnato  alla
trasformazione fino al 15 settembre.
  3.  Nel caso di richiesta di aiuto anticipato, per pomodori, pesche
e  pere,  da  parte delle OP e' costituita una garanzia, pari al 110%
dell'aiuto  richiesto,  a favore dell'AGEA, secondo tempi e modalita'
fissati dalla medesima Agenzia.