Art. 11. Domande di aiuto 1. Le domande di aiuto, redatte su modelli predisposti dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di cui all'art. 6, sono compilate secondo le modalita' previste dall'art. 13 del regolamento. Le OP, per pomodori, pesche e pere, e i trasformatori, per prugne secche e fichi secchi, presentano la domanda in modo da rispettare i termini previsti dall'art. 12 del regolamento, rispettivamente alla regione ove la OP ha la propria sede legale e a quella ove e' avvenuta la trasformazione. Copia della domanda e' inviata alla Agenzia per le erogazioni in agricoltura che ha facolta' di definire specifiche modalita' per la presentazione delle domande, anche in via telematica. 2. Ai sensi dell'art. 12, paragrafo 3 del regolamento, sono presentate le domande di aiuto anticipato, per pomodori, pesche e pere, secondo le modalita' indicate nel comma 1. Dette domande, contenenti le informazioni minime previste all'art. 13, paragrafo 3 del regolamento, sono presentate entro il 30 settembre di ciascuna campagna, per i quantitativi di prodotto consegnato alla trasformazione fino al 15 settembre. 3. Nel caso di richiesta di aiuto anticipato, per pomodori, pesche e pere, da parte delle OP e' costituita una garanzia, pari al 110% dell'aiuto richiesto, a favore dell'AGEA, secondo tempi e modalita' fissati dalla medesima Agenzia.