Art. 12. Versamento degli aiuti 1. Ai fini del pagamento dell'aiuto, per il pomodoro, le pesche e le pere, di cui all'art. 14, paragrafo 1 del regolamento, le regioni inviano all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 3, la domanda di aiuto e la documentazione comprovante l'effettuazione delle verifiche, di cui all'art. 18, paragrafo 1, punto v) del regolamento, nonche' dei controlli fisici di cui all'art. 18, paragrafo l, punto i), secondo trattino del regolamento; in caso di domanda di aiuto anticipato, la predetta documentazione e' relativa alle verifiche, di cui all'art. 13, paragrafo 3 del regolamento, ivi compresi i certificati di consegna corrispondenti ai quantitativi oggetto di domanda stessa. La trasmissione dei documenti e delle informazioni suddette e' effettuata non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, per consentire all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura di versare l'aiuto entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 14, paragrafo 4 del regolamento. I documenti e le informazioni riguardanti le domande di aiuto anticipato sono presentate all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura entro il 15 ottobre, per consentire alla stessa il versamento dell'aiuto nel periodo compreso fra il 16 ed il 31 ottobre. Qualora la domanda venga presentata dalla OP o dal trasformatore dopo la scadenza dei termini previsti, di cui all'art. 12, paragrafo 7 del regolamento, la regione applica le previste riduzioni dell'aiuto e ne informa l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Ai sensi dell'art. 14, paragrafo 3, del regolamento non e' concesso alcun aiuto per i quantitativi su cui la regione non abbia potuto eseguire i necessari controlli, per motivi imputabili al richiedente l'aiuto. 2. Le OP una volta ricevuto l'aiuto versano integralmente, tramite bonifico bancario o postale ed entro quindici giorni lavorativi, l'importo dovuto ai propri soci secondo le modalita' previste dall'art. 14, paragrafo 1, del regolamento. Le cooperative associate alle OP, a loro volta, versano integralmente, tramite bonifico bancario o postale ed entro quindici giorni lavorativi, l'importo dovuto ai propri soci fornendo la prova all'OP dell'avvenuto versamento. A tal fine le OP attuano le medesime procedure, previste per il pagamento del prezzo della materia prima, di cui all'art. 10, commi 3 e 5. 3. Eventuali altri oneri a carico dei produttori soci, da contabilizzare separatamente, non sono compensabili con l'importo dell'aiuto. 4. Ai sensi dell'art. 14, paragrafi 2 e 4 del regolamento, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura versa l'aiuto ai trasformatori di prugne secche e fichi secchi, previo accertamento e certificazione da parte della regione competente per territorio del rispetto delle condizioni e dei requisiti di cui all'art. 19 del regolamento nonche' delle norme qualitative, di cui al regolamento (CE) n. 464/1999 per le prugne secche e al regolamento (CE) n. 1573/1999 per i fichi secchi. 5. In caso di trasformazione effettuata in altro Stato membro, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura assicura gli adempimenti previsti all'art. 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento.