Art. 12.
                       Versamento degli aiuti
  1.  Ai  fini del pagamento dell'aiuto, per il pomodoro, le pesche e
le  pere, di cui all'art. 14, paragrafo 1 del regolamento, le regioni
inviano  all'Agenzia  per  le  erogazioni  in agricoltura, secondo le
modalita'  di  cui  all'art.  6,  comma  3,  la domanda di aiuto e la
documentazione  comprovante  l'effettuazione  delle verifiche, di cui
all'art.  18,  paragrafo  1,  punto  v)  del regolamento, nonche' dei
controlli  fisici  di cui all'art. 18, paragrafo l, punto i), secondo
trattino  del regolamento; in caso di domanda di aiuto anticipato, la
predetta  documentazione  e' relativa alle verifiche, di cui all'art.
13,  paragrafo  3  del  regolamento,  ivi  compresi  i certificati di
consegna corrispondenti ai quantitativi oggetto di domanda stessa. La
trasmissione   dei   documenti   e  delle  informazioni  suddette  e'
effettuata  non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della
domanda,  per consentire all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
di  versare l'aiuto entro sessanta giorni dalla data di presentazione
della  domanda, ai sensi dell'art. 14, paragrafo 4 del regolamento. I
documenti   e   le  informazioni  riguardanti  le  domande  di  aiuto
anticipato   sono   presentate   all'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura  entro  il  15  ottobre,  per  consentire  alla stessa il
versamento   dell'aiuto   nel  periodo  compreso  fra  il  16  ed  il
31 ottobre.  Qualora  la  domanda  venga  presentata  dalla  OP o dal
trasformatore  dopo la scadenza dei termini previsti, di cui all'art.
12,  paragrafo  7  del  regolamento,  la  regione applica le previste
riduzioni  dell'aiuto  e  ne  informa  l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura.  Ai sensi dell'art. 14, paragrafo 3, del regolamento non
e'  concesso  alcun  aiuto  per  i quantitativi su cui la regione non
abbia potuto eseguire i necessari controlli, per motivi imputabili al
richiedente l'aiuto.
  2.  Le OP una volta ricevuto l'aiuto versano integralmente, tramite
bonifico  bancario  o  postale  ed  entro quindici giorni lavorativi,
l'importo  dovuto  ai  propri  soci  secondo  le  modalita'  previste
dall'art.  14, paragrafo 1, del regolamento. Le cooperative associate
alle  OP,  a  loro  volta,  versano  integralmente,  tramite bonifico
bancario  o  postale  ed  entro quindici giorni lavorativi, l'importo
dovuto   ai  propri  soci  fornendo  la  prova  all'OP  dell'avvenuto
versamento.  A tal fine le OP attuano le medesime procedure, previste
per  il pagamento del prezzo della materia prima, di cui all'art. 10,
commi 3 e 5.
  3.   Eventuali  altri  oneri  a  carico  dei  produttori  soci,  da
contabilizzare  separatamente,  non  sono  compensabili con l'importo
dell'aiuto.
  4.  Ai  sensi  dell'art.  14,  paragrafi  2  e  4  del regolamento,
l'Agenzia   per   le  erogazioni  in  agricoltura  versa  l'aiuto  ai
trasformatori  di prugne secche e fichi secchi, previo accertamento e
certificazione  da  parte della regione competente per territorio del
rispetto  delle  condizioni  e  dei  requisiti di cui all'art. 19 del
regolamento  nonche'  delle  norme qualitative, di cui al regolamento
(CE)  n.  464/1999  per  le  prugne  secche  e al regolamento (CE) n.
1573/1999 per i fichi secchi.
  5.  In  caso  di  trasformazione  effettuata in altro Stato membro,
l'Agenzia  per  le erogazioni in agricoltura assicura gli adempimenti
previsti all'art. 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento.