Art. 13. Registri di carico e scarico 1. I registri di carico e scarico, di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento, anche informatizzati, contengono tutte le indicazioni riportate nei medesimi articoli e, inoltre, per ogni singolo lotto, il nominativo della OP da cui proviene la materia prima e gli estremi del documento di accompagnamento della materia prima consegnata, con riferimento ai certificati di consegna ed ai contratti. Per le vendite dei prodotti finiti, sono indicati gli estremi dei documenti di accompagnamento che riportano le medesime indicazioni merceologiche del registro. 2. I trasformatori, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 5 del regolamento, indicano in separati registri eventuali quantita' di pomodori, pesche e pere, oggetto di temporanea importazione per essere lavorati e successivamente riesportati, in regime di traffico di perfezionamento attivo TPA, o importati per essere commercializzati all'interno dell'Unione europea, riportando tutte le informazioni indicate nei certificati di importazione. 3. I trasformatori che trasformano, pomodori, pesche, pere, prugne secche e fichi secchi, acquistati fuori contratto, istituiscono apposito registro supplementare riportante tutte le informazioni relative alle operazioni di carico e scarico.