Art. 13.
                    Registri di carico e scarico
  1. I registri di carico e scarico, di cui agli articoli 16 e 17 del
regolamento,  anche  informatizzati,  contengono tutte le indicazioni
riportate  nei  medesimi articoli e, inoltre, per ogni singolo lotto,
il nominativo della OP da cui proviene la materia prima e gli estremi
del  documento di accompagnamento della materia prima consegnata, con
riferimento  ai  certificati  di  consegna  ed  ai  contratti. Per le
vendite  dei prodotti finiti, sono indicati gli estremi dei documenti
di    accompagnamento   che   riportano   le   medesime   indicazioni
merceologiche del registro.
  2.  I  trasformatori,  ai  sensi  dell'art.  17,  paragrafo  5  del
regolamento,  indicano  in  separati  registri eventuali quantita' di
pomodori,  pesche  e  pere,  oggetto  di  temporanea importazione per
essere  lavorati e successivamente riesportati, in regime di traffico
di    perfezionamento    attivo   TPA,   o   importati   per   essere
commercializzati all'interno dell'Unione europea, riportando tutte le
informazioni indicate nei certificati di importazione.
  3.  I trasformatori che trasformano, pomodori, pesche, pere, prugne
secche  e  fichi  secchi,  acquistati  fuori  contratto, istituiscono
apposito  registro  supplementare  riportante  tutte  le informazioni
relative alle operazioni di carico e scarico.