Art. 14. Controlli 1. L'attivita' di controllo delle superfici di cui all'art. 18, paragrafo 1, lettera i), primo trattino, del regolamento viene svolta dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, che ne trasmette le risultanze alla regione. Ai fini dell'espletamento di tali controlli, le OP forniscono all'Agenzia medesima i calendari di trapianto, per il pomodoro, e i calendari di inizio raccolta, per il pomodoro, le pesche e le pere, ripartiti per singole zone di produzione. La regione effettua i restanti controlli, previsti dagli articoli 15, 18 e 19 del regolamento, secondo le modalita' e tempi indicati nei medesimi articoli. 2. Allo scopo di uniformare l'attivita' di controllo, di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento, sulla base delle indicazioni riportate dell'art. 15 del regolamento e del regolamento (CE) n. 1663/95, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura predispone uno specifico manuale delle procedure concordato con le regioni e province autonome. 3. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura cura la stampa, la diffusione e la distribuzione agli organismi interessati dei modelli di contratto, del certificato di consegna e della domanda di aiuto, predisposti in conformita' alla normativa comunitaria. 4. L'INCA verifica la rispondenza del prodotto finito alle norme di qualita', ai sensi dell'art. 18, paragrafo 2, lettera i), e dell'art. 19, paragrafo 2, del regolamento, su almeno il 5% del prodotto finito per ciascuna materia prima e per ciascuna campagna, predisponendo apposita certificazione da inviare ai competenti uffici regionali e all'Agenzia per le erogazioni' in agricoltura, ogni anno, entro il 15 febbraio, per il pomodoro, il 1 aprile, per le pesche e le pere, e il 15 maggio, per le prugne secche e fichi secchi. 5. Il Ministero e la regione si riservano di effettuare controlli supplementari in qualsiasi momento della campagna di trasformazione. 6. La regione trasmette, entro il 30 aprile di ciascuna campagna, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura una relazione dettagliata, in merito all'attivita' di controllo globalmente attuata, nella quale vengono indicati il numero dei controlli e le risultanze degli stessi.