Art. 14.
                              Controlli
  1.  L'attivita'  di  controllo  delle superfici di cui all'art. 18,
paragrafo 1, lettera i), primo trattino, del regolamento viene svolta
dall'Agenzia  per  le  erogazioni in agricoltura, che ne trasmette le
risultanze alla regione. Ai fini dell'espletamento di tali controlli,
le  OP  forniscono all'Agenzia medesima i calendari di trapianto, per
il  pomodoro,  e  i calendari di inizio raccolta, per il pomodoro, le
pesche  e  le  pere,  ripartiti  per  singole  zone di produzione. La
regione effettua i restanti controlli, previsti dagli articoli 15, 18
e  19  del  regolamento,  secondo  le  modalita' e tempi indicati nei
medesimi articoli.
  2.  Allo  scopo di uniformare l'attivita' di controllo, di cui agli
articoli  18  e  19  del  regolamento,  sulla  base delle indicazioni
riportate  dell'art.  15  del  regolamento  e del regolamento (CE) n.
1663/95,  l'Agenzia  per  le erogazioni in agricoltura predispone uno
specifico  manuale  delle  procedure  concordato  con  le  regioni  e
province autonome.
  3.  L'Agenzia  per  le erogazioni in agricoltura cura la stampa, la
diffusione  e la distribuzione agli organismi interessati dei modelli
di  contratto,  del certificato di consegna e della domanda di aiuto,
predisposti in conformita' alla normativa comunitaria.
  4. L'INCA verifica la rispondenza del prodotto finito alle norme di
qualita', ai sensi dell'art. 18, paragrafo 2, lettera i), e dell'art.
19, paragrafo 2, del regolamento, su almeno il 5% del prodotto finito
per  ciascuna  materia  prima  e per ciascuna campagna, predisponendo
apposita  certificazione  da inviare ai competenti uffici regionali e
all'Agenzia per le erogazioni' in agricoltura, ogni anno, entro il 15
febbraio, per il pomodoro, il 1 aprile, per le pesche e le pere, e il
15 maggio, per le prugne secche e fichi secchi.
  5.  Il  Ministero e la regione si riservano di effettuare controlli
supplementari in qualsiasi momento della campagna di trasformazione.
  6.  La  regione trasmette, entro il 30 aprile di ciascuna campagna,
all'Agenzia   per   le   erogazioni   in  agricoltura  una  relazione
dettagliata,   in   merito  all'attivita'  di  controllo  globalmente
attuata,  nella  quale  vengono indicati il numero dei controlli e le
risultanze degli stessi.