Art. 15. Compiti degli organismi nazionali di rappresentanza 1. Gli organismi nazionali di rappresentanza collaborano alla predisposizione di un adeguato sistema di monitoraggio, allo scopo di dare corretta applicazione della normativa comunitaria e delle disposizioni del presente decreto, in modo da uniformare i comportamenti delle singole OP e delle imprese di trasformazione, informando la regione in caso di inadempienze o gravi irregolarita' per i successivi provvedimenti di competenza. 2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura si avvale, attraverso apposita convenzione, dell'attivita' di supporto degli organismi nazionali, di cui al comma 1, di rappresentanza delle OP e dei trasformatori e/o dell'organizzazione interprofessionale riconosciuta. La regione puo' avvalersi dell'attivita' di supporto degli stessi organismi. Per l'esecuzione di tali attivita' l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura mette a disposizione di detti organismi le procedure informatiche, secondo le modalita' operative dalla medesima predisposte.