Art. 15.
         Compiti degli organismi nazionali di rappresentanza
  1.  Gli  organismi  nazionali  di  rappresentanza  collaborano alla
predisposizione di un adeguato sistema di monitoraggio, allo scopo di
dare  corretta  applicazione  della  normativa  comunitaria  e  delle
disposizioni   del   presente   decreto,  in  modo  da  uniformare  i
comportamenti  delle  singole  OP  e delle imprese di trasformazione,
informando  la  regione in caso di inadempienze o gravi irregolarita'
per i successivi provvedimenti di competenza.
  2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura si avvale, attraverso
apposita  convenzione,  dell'attivita'  di  supporto  degli organismi
nazionali,  di  cui  al  comma  1,  di  rappresentanza delle OP e dei
trasformatori      e/o     dell'organizzazione     interprofessionale
riconosciuta.  La  regione  puo' avvalersi dell'attivita' di supporto
degli  stessi organismi. Per l'esecuzione di tali attivita' l'Agenzia
per  le  erogazioni  in  agricoltura  mette  a  disposizione di detti
organismi  le  procedure informatiche, secondo le modalita' operative
dalla medesima predisposte.