Art. 16.
                      Risultanze dei controlli
  1.  La  regione, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, lettera b) del
regolamento,  in  caso  di  constatazione  del mancato rispetto delle
disposizioni  comunitarie e nazionali, individua le relative sanzioni
di  cui agli articoli 20 e 21, del regolamento, dandone comunicazione
all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e al Ministero.
  2.  La regione qualora accerti le irregolarita' di cui all'art. 21,
paragrafo  2, del regolamento, da parte del trasformatore, esclude lo
stesso dal regime di aiuto mediante la revoca del riconoscimento fino
a  cinque  campagne  consecutive. In tal caso lo stabilimento escluso
non  puo essere utilizzato, ai fini del regime di aiuto, dallo stesso
o da altro trasformatore per il medesimo periodo.
  3.  Fatte  salve  eventuali  responsabilita'  penali,  in  caso  di
dichiarazione  non  veritiera  da  parte di una OP, in accordo con il
trasformatore, ovvero qualora gli stessi soggetti non si sottopongano
ai  controlli,  di  cui  agli  articoli  16  e 17 del regolamento, la
regione  procede  alla  revoca  del  riconoscimento  della  OP  e del
trasformatore.
  4.  La  regione  comunica  le proprie determinazioni, in materia di
revoca di riconoscimento delle OP e dei trasformatori, al Ministero e
all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.
  5.    Le    regioni   assicurano   una   reciproca   collaborazione
amministrativa,  allo  scopo  di  dare applicazione alle procedure di
controllo.