Art. 16. Risultanze dei controlli 1. La regione, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, in caso di constatazione del mancato rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali, individua le relative sanzioni di cui agli articoli 20 e 21, del regolamento, dandone comunicazione all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e al Ministero. 2. La regione qualora accerti le irregolarita' di cui all'art. 21, paragrafo 2, del regolamento, da parte del trasformatore, esclude lo stesso dal regime di aiuto mediante la revoca del riconoscimento fino a cinque campagne consecutive. In tal caso lo stabilimento escluso non puo essere utilizzato, ai fini del regime di aiuto, dallo stesso o da altro trasformatore per il medesimo periodo. 3. Fatte salve eventuali responsabilita' penali, in caso di dichiarazione non veritiera da parte di una OP, in accordo con il trasformatore, ovvero qualora gli stessi soggetti non si sottopongano ai controlli, di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento, la regione procede alla revoca del riconoscimento della OP e del trasformatore. 4. La regione comunica le proprie determinazioni, in materia di revoca di riconoscimento delle OP e dei trasformatori, al Ministero e all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. 5. Le regioni assicurano una reciproca collaborazione amministrativa, allo scopo di dare applicazione alle procedure di controllo.