Art. 17.
                            Comunicazioni
  1.   Ai   fini   della   corretta  applicazione  dell'art.  23  del
regolamento,  l'Agenzia  per le erogazioni in agricoltura effettua al
Ministero le comunicazioni previste, entro i termini seguenti:
    a) il  1  dicembre  di  ogni  anno per le informazioni, di cui al
paragrafo 2, lettere a) e b) dell'art. 23;
    b) il  15 febbraio per i pomodori, il 1 aprile per le pesche e le
pere  e  il  15  maggio per le prugne secche e fichi secchi,in ordine
alle informazioni di cui al paragrafo 3, lettere a), b), c), d), e) e
f), dell'art. 23;
    c) il  15  maggio  il  rapporto  sul  numero delle risultanze dei
controlli, di cui al paragrafo 4, dell'art. 23;
    d) quaranta  giorni dalle comunicazioni, di cui all'art. 7, comma
4, del presente decreto.