Art. 17. Comunicazioni 1. Ai fini della corretta applicazione dell'art. 23 del regolamento, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura effettua al Ministero le comunicazioni previste, entro i termini seguenti: a) il 1 dicembre di ogni anno per le informazioni, di cui al paragrafo 2, lettere a) e b) dell'art. 23; b) il 15 febbraio per i pomodori, il 1 aprile per le pesche e le pere e il 15 maggio per le prugne secche e fichi secchi,in ordine alle informazioni di cui al paragrafo 3, lettere a), b), c), d), e) e f), dell'art. 23; c) il 15 maggio il rapporto sul numero delle risultanze dei controlli, di cui al paragrafo 4, dell'art. 23; d) quaranta giorni dalle comunicazioni, di cui all'art. 7, comma 4, del presente decreto.