Art. 18.
              Uniformita' delle norme ed ente erogatore
                       degli aiuti comunitari
  1.  Alla  corresponsione degli aiuti previsti all'art. 2, paragrafo
1,  del  regolamento  (CE)  n. 2201/96 del Consiglio ed imputabili al
Fondo  europeo  agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) - Sezione
garanzia,  provvedono, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della
Commissione  del  7  luglio  1995,  l'Agenzia  per  le  erogazioni in
agricoltura  nonche'  gli  eventuali organismi pagatori regionali, di
cui all'art. 2, comma 1, lettera l).