Art. 18. Uniformita' delle norme ed ente erogatore degli aiuti comunitari 1. Alla corresponsione degli aiuti previsti all'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio ed imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) - Sezione garanzia, provvedono, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura nonche' gli eventuali organismi pagatori regionali, di cui all'art. 2, comma 1, lettera l).