Art. 19. Disposizioni finali 1. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro, 26 aprile 2001, sono sostituite da quelle del presente decreto. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 luglio 2002 Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 71