Art. 19.
                         Disposizioni finali
  1.  Le disposizioni di cui al decreto del Ministro, 26 aprile 2001,
sono sostituite da quelle del presente decreto.
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 4 luglio 2002
                                                Il Ministro: Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2002
Ufficio  di  controllo  sui  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 71