Art. 2. Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per: a) "organizzazioni di produttori": le organizzazioni di produttori, di seguito denominate OP, di cui agli articoli 11 e 13 del regolamento (CE) n. 2200/96 e i gruppi di produttori prericonosciuti ai sensi dell'art. 14 del medesimo; b) "associazione di organizzazione di produttori": le associazioni di cui all'art. 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96; c) "singoli produttori": qualsiasi persona fisica o giuridica che coltivi nella propria azienda materie prime destinate alla trasformazione e che non appartenga ad alcuna organizzazione di produttori; d) "regolamento": il regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/1996; e) "trasformatore": un'impresa di trasformazione che gestisca a fini economici, sotto la propria responsabilita', uno o piu' stabilimenti dotati di impianti per la fabbricazione di uno o piu' prodotti, di cui all'art. 1, paragrafo 2, punti da a) ad o) del regolamento, riconosciuta, se del caso, conformemente all'art. 3, paragrafo 1 del regolamento stesso, ivi comprese le OP che autotrasformano il prodotto dei propri soci; f) "quantita'": la quantita' e' espressa in peso netto, salvo indicazione contraria; g) "Ministero": il Ministero delle politiche agricole e forestali; h) "INCA": Istituto nazionale conserve alimentari; i) "regione": la regione o la provincia autonoma competenti per territorio; l) "Agenzia per le erogazioni in agricoltura": AGEA o organismi pagatori regionali riconosciuti ai sensi delle vigenti norme nazionali.