Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
    a) "organizzazioni   di   produttori":   le   organizzazioni   di
produttori,  di  seguito  denominate OP, di cui agli articoli 11 e 13
del   regolamento   (CE)   n.   2200/96  e  i  gruppi  di  produttori
prericonosciuti ai sensi dell'art. 14 del medesimo;
    b) "associazione    di    organizzazione   di   produttori":   le
associazioni di cui all'art. 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
2200/96;
    c) "singoli produttori": qualsiasi persona fisica o giuridica che
coltivi   nella   propria   azienda   materie  prime  destinate  alla
trasformazione  e  che  non  appartenga  ad  alcuna organizzazione di
produttori;
    d) "regolamento":   il   regolamento   (CE)   n.  449/2001  della
Commissione  del  2 marzo 2001, recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 2201/1996;
    e) "trasformatore":  un'impresa  di trasformazione che gestisca a
fini   economici,  sotto  la  propria  responsabilita',  uno  o  piu'
stabilimenti  dotati  di  impianti per la fabbricazione di uno o piu'
prodotti,  di  cui  all'art.  1,  paragrafo  2, punti da a) ad o) del
regolamento,  riconosciuta,  se  del  caso, conformemente all'art. 3,
paragrafo 1   del   regolamento   stesso,  ivi  comprese  le  OP  che
autotrasformano il prodotto dei propri soci;
    f) "quantita'":  la  quantita'  e'  espressa in peso netto, salvo
indicazione contraria;
    g) "Ministero":   il   Ministero   delle   politiche  agricole  e
forestali;
    h) "INCA": Istituto nazionale conserve alimentari;
    i) "regione":  la  regione o la provincia autonoma competenti per
territorio;
    l)  "Agenzia  per le erogazioni in agricoltura": AGEA o organismi
pagatori   regionali   riconosciuti  ai  sensi  delle  vigenti  norme
nazionali.