Art. 4. Gestione regime aiuti 1. In applicazione delle disposizioni, di cui all'art. 3, paragrafo 1, del regolamento, sono di seguito definite le procedure ai fini del riconoscimento dei trasformatori di pomodori, pesche e pere, che intendono partecipare al regime di aiuto. 2. Al fine di dare attuazione all'art. 8 del regolamento, concernente le esigenze conoscitive, i trasformatori di prugne secche e fichi secchi sono iscritti in una sezione aggiuntiva dell'elenco nazionale dei trasformatori. 3. I trasformatori, che intendono usufruire del regime di aiuto, ai fini della stipula dei contratti con le OP, sono riconosciuti ovvero valutati, ai sensi dei commi 1 e 2, dalla regione. 4. I trasformatori, che intendono usufruire del regime di aiuto, presentano apposita domanda di riconoscimento alla regione, dandone comunicazione al Ministero, antecedentemente la campagna, rispettivamente entro il 15 settembre, per il pomodoro, e entro il 30 aprile, per le pesche e le pere. 5. La domanda, di cui ai commi 3 e 4, contenente dettagliate informazioni sull'attivita' di trasformazione, sul numero degli stabilimenti e loro esatta ubicazione, nonche' l'impegno a rispettare sia gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, sia a consentire l'accesso ai propri impianti agli incaricati del controllo, e' corredata della seguente documentazione: a) indicazione del tipo di materia prima oggetto della trasformazione, ai fini della fabbricazione dei prodotti previsti all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento; b) planimetria di ciascuno stabilimento con la dislocazione degli impianti di trasformazione; c) relazione tecnica recante l'indicazione della capacita' lavorativa, oraria e complessiva, di ogni singola linea di lavorazione; d) dichiarazione comprovante la libera disponibilita' degli stabilimenti e degli impianti; e) attestazione di adeguate garanzie sul piano finanziario ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale; f) atto costitutivo e statuto della societa'; g) estremi di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, con vigenza; h) estremi di autorizzazione sanitaria vigente con esplicito riferimento all'impianto di depurazione delle acque di scarico ed alle condizioni igieniche dei locali di trasformazione di ciascuno stabilimento. 6. Ai fini della istruttoria della domanda, di cui ai commi 3 e 4, e' effettuato apposito sopralluogo presso gli stabilimenti di trasformazione da parte dei competenti uffici regionali, allo scopo di verificare la sussistenza delle condizioni, di cui alla documentazione indicata al comma 6, nonche' la funzionalita' dell'impianto in termini di effettiva capacita' lavorativa. 7. I trasformatori che intendono partecipare al regime di aiuto alla produzione di prugne secche e fichi secchi presentano, entro il 30 aprile, antecedentemente la campagna, apposita domanda alla regione, corredata dalla documentazione prevista al comma 5, lettere c), d), e), f), g) e h), ai fini dell'iscrizione nella sezione aggiuntiva dell'elenco nazionale delle imprese di trasformazione. 8. Le imprese di trasformazione incluse nell'elenco nazionale comunicano, alla regione, rispettivamente entro il 16 novembre, per il pomodoro, ed entro il 30 aprile, per le pesche, le pere, le prugne secche e i fichi secchi, antecedente ciascuna campagna, l'intendimento di partecipare al regime, allegando apposita dichiarazione concernente la sussistenza delle condizioni. 9. Qualsiasi modifica concernente l'impresa di trasformazione o del numero degli stabilimenti, limitatamente a pomodori, pesche e pere, e' notificata entro quindici giorni, corredata da relativa documentazione, alla regione ai fini dell'aggiornamento del riconoscimento o della iscrizione nell'apposito elenco. E' data contestuale comunicazione delle avvenute modifiche anche al Ministero, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e all'INCA, nonche' alle organizzazioni nazionali di rappresentanza. Inoltre, le medesime imprese di trasformazione comunicano alla regione, entro quindici giorni dalla realizzazione, tutte le modifiche apportate agli impianti che determinano variazioni significative delle capacita' lavorative. 10. Le OP, comprese quelle che hanno presentato domanda di riconoscimento, ai sensi degli articoli 11 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96, comunicano alla regione, rispettivamente entro il 16 novembre, per il pomodoro, ed entro il 30 aprile, per le pesche, le pere, le prugne secche e i fichi secchi, antecedentemente ciascuna campagna, l'intendimento di partecipare al regime di aiuto. 11. La regione comunica per ogni campagna al Ministero e all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, anche su supporto magnetico, l'elenco dei trasformatori nonche' delle OP che intendono partecipare al regime, rispettivamente entro il 1 dicembre, per i pomodori, e entro il 20 maggio, per le pesche, le pere, le prugne secche e i fichi secchi, antecedentemente ciascuna campagna; il Ministero trasmette a tutti gli organismi interessati l'elenco nazionale delle predette imprese di trasformazione e delle OP partecipanti al regime, rispettivamente entro il 20 dicembre, per i pomodori, e entro il 31 maggio, per le pesche, le pere, le prugne secche e i fichi secchi. Tale elenco e' inserito anche nel sito internet del Ministero (www.politicheagricole.it).