Art. 4.
                        Gestione regime aiuti
  1. In applicazione delle disposizioni, di cui all'art. 3, paragrafo
1, del regolamento, sono di seguito definite le procedure ai fini del
riconoscimento  dei  trasformatori  di  pomodori,  pesche e pere, che
intendono partecipare al regime di aiuto.
  2.   Al  fine  di  dare  attuazione  all'art.  8  del  regolamento,
concernente le esigenze conoscitive, i trasformatori di prugne secche
e  fichi  secchi  sono iscritti in una sezione aggiuntiva dell'elenco
nazionale dei trasformatori.
  3. I trasformatori, che intendono usufruire del regime di aiuto, ai
fini  della stipula dei contratti con le OP, sono riconosciuti ovvero
valutati, ai sensi dei commi 1 e 2, dalla regione.
  4.  I  trasformatori,  che intendono usufruire del regime di aiuto,
presentano  apposita  domanda di riconoscimento alla regione, dandone
comunicazione    al    Ministero,   antecedentemente   la   campagna,
rispettivamente  entro  il  15 settembre, per il pomodoro, e entro il
30 aprile, per le pesche e le pere.
  5.  La  domanda,  di  cui  ai  commi  3 e 4, contenente dettagliate
informazioni  sull'attivita'  di  trasformazione,  sul  numero  degli
stabilimenti e loro esatta ubicazione, nonche' l'impegno a rispettare
sia   gli   obblighi  e  gli  adempimenti  previsti  dalla  normativa
comunitaria  e  nazionale,  sia  a  consentire  l'accesso  ai  propri
impianti  agli  incaricati del controllo, e' corredata della seguente
documentazione:
    a) indicazione   del   tipo   di   materia  prima  oggetto  della
trasformazione,  ai  fini  della  fabbricazione dei prodotti previsti
all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento;
    b) planimetria di ciascuno stabilimento con la dislocazione degli
impianti di trasformazione;
    c) relazione   tecnica   recante  l'indicazione  della  capacita'
lavorativa,   oraria   e   complessiva,  di  ogni  singola  linea  di
lavorazione;
    d) dichiarazione   comprovante  la  libera  disponibilita'  degli
stabilimenti e degli impianti;
    e) attestazione  di  adeguate  garanzie  sul piano finanziario ai
fini   del   rispetto   degli   obblighi  derivanti  dalla  normativa
comunitaria e nazionale;
    f) atto costitutivo e statuto della societa';
    g) estremi  di  iscrizione  alla camera di commercio, industria e
artigianato, con vigenza;
    h) estremi  di  autorizzazione  sanitaria  vigente  con esplicito
riferimento  all'impianto  di  depurazione  delle acque di scarico ed
alle  condizioni  igieniche  dei locali di trasformazione di ciascuno
stabilimento.
  6.  Ai fini della istruttoria della domanda, di cui ai commi 3 e 4,
e'   effettuato  apposito  sopralluogo  presso  gli  stabilimenti  di
trasformazione  da  parte dei competenti uffici regionali, allo scopo
di   verificare   la   sussistenza  delle  condizioni,  di  cui  alla
documentazione   indicata   al  comma  6,  nonche'  la  funzionalita'
dell'impianto in termini di effettiva capacita' lavorativa.
  7.  I  trasformatori  che  intendono partecipare al regime di aiuto
alla  produzione di prugne secche e fichi secchi presentano, entro il
30  aprile,  antecedentemente  la  campagna,  apposita  domanda  alla
regione,  corredata dalla documentazione prevista al comma 5, lettere
c),  d),  e),  f),  g)  e  h),  ai fini dell'iscrizione nella sezione
aggiuntiva dell'elenco nazionale delle imprese di trasformazione.
  8.  Le  imprese  di  trasformazione  incluse  nell'elenco nazionale
comunicano,  alla  regione, rispettivamente entro il 16 novembre, per
il pomodoro, ed entro il 30 aprile, per le pesche, le pere, le prugne
secche   e   i   fichi   secchi,   antecedente   ciascuna   campagna,
l'intendimento   di   partecipare   al   regime,  allegando  apposita
dichiarazione concernente la sussistenza delle condizioni.
  9. Qualsiasi modifica concernente l'impresa di trasformazione o del
numero  degli  stabilimenti, limitatamente a pomodori, pesche e pere,
e'   notificata   entro   quindici giorni,   corredata   da  relativa
documentazione,   alla   regione   ai   fini  dell'aggiornamento  del
riconoscimento  o  della  iscrizione  nell'apposito  elenco.  E' data
contestuale   comunicazione   delle   avvenute   modifiche  anche  al
Ministero,  all'Agenzia  per le erogazioni in agricoltura e all'INCA,
nonche'  alle organizzazioni nazionali di rappresentanza. Inoltre, le
medesime  imprese  di  trasformazione  comunicano alla regione, entro
quindici  giorni  dalla  realizzazione,  tutte le modifiche apportate
agli   impianti   che   determinano  variazioni  significative  delle
capacita' lavorative.
  10.  Le  OP,  comprese  quelle  che  hanno  presentato  domanda  di
riconoscimento,  ai sensi degli articoli 11 e 14 del regolamento (CE)
n.  2200/96,  comunicano  alla  regione,  rispettivamente entro il 16
novembre,  per  il pomodoro, ed entro il 30 aprile, per le pesche, le
pere,  le  prugne  secche e i fichi secchi, antecedentemente ciascuna
campagna, l'intendimento di partecipare al regime di aiuto.
  11.   La   regione  comunica  per  ogni  campagna  al  Ministero  e
all'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura,  anche su supporto
magnetico,  l'elenco dei trasformatori nonche' delle OP che intendono
partecipare  al  regime,  rispettivamente  entro il 1 dicembre, per i
pomodori,  e  entro  il  20 maggio, per le pesche, le pere, le prugne
secche  e  i  fichi  secchi,  antecedentemente  ciascuna campagna; il
Ministero  trasmette  a  tutti  gli  organismi  interessati  l'elenco
nazionale  delle  predette  imprese  di  trasformazione  e  delle  OP
partecipanti  al  regime, rispettivamente entro il 20 dicembre, per i
pomodori,  e  entro  il  31 maggio, per le pesche, le pere, le prugne
secche  e  i  fichi  secchi.  Tale  elenco e' inserito anche nel sito
internet del Ministero (www.politicheagricole.it).