Art. 5. Contrattazione 1. I contratti e le eventuali clausole aggiuntive, conclusi secondo le modalita' e i tempi previsti agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento, sono redatti su appositi modelli predisposti dalla Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Copia dei predetti contratti, secondo le modalita' previste dall'art. 5 del regolamento, e' inviata all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e alla regione dove hanno sede l'OP e il trasformatore. Una ulteriore copia e' trasmessa agli organismi di rappresentanza delle OP e dei trasformatori. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura trasmette al Ministero, entro quaranta giorni dalla data limite di stipula dei contratti e previa verifica del rispetto delle condizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, del regolamento, i dati informatizzati delle superfici e dei quantitativi contrattati, ripartiti per singolo prodotto. 2. Copia dei contratti e delle clausole aggiuntive, di cui al comma 1, perviene a cura delle OP, per i pomodori, le pesche e le pere, e a cura dei trasformatori, per le prugne secche e i fichi secchi, alla regione e all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, entro dieci giorni lavorativi, successivi alla data di stipula, e, comunque, entro cinque giorni lavorativi prima dell'inizio delle consegne. I contratti dei pomodori pervengono entro dieci giorni lavorativi successivi alla loro data di stipula. La regione, ove ha sede legale l'OP o il trasformatore nel caso di prugne secche e fichi secchi, attesta il rispetto dei termini di ricezione. 3. Eventuali accordi tra la OP e membri di altre OP o produttori singoli non associati, di cui all'art. 5, paragrafo 6, lettere a) e b) del regolamento, pervengono, unitamente ai relativi contratti, secondo le modalita' e i termini di cui ai commi 1 e 2. 4. Le OP inviano alla regione le informazioni riportate all'art. 4 e all'art. 5, paragrafi 5 e 6, del regolamento, secondo le modalita' e i termini fissati dal medesimo regolamento. 5. Nel caso di prugne secche e fichi secchi, il prezzo da pagare alle OP non puo' essere inferiore al prezzo minimo fissato, conformemente all'art. 6 del regolamento (CE) n. 2201/96, senza inclusione di eventuali costi da contabilizzare separatamente.