Art. 5.
                           Contrattazione
  1. I contratti e le eventuali clausole aggiuntive, conclusi secondo
le  modalita'  e  i  tempi  previsti  agli  articoli  3,  4  e  5 del
regolamento,  sono  redatti  su  appositi  modelli  predisposti dalla
Agenzia   per  le  erogazioni  in  agricoltura.  Copia  dei  predetti
contratti, secondo le modalita' previste dall'art. 5 del regolamento,
e'  inviata  all'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura e alla
regione  dove hanno sede l'OP e il trasformatore. Una ulteriore copia
e'  trasmessa  agli  organismi  di  rappresentanza  delle  OP  e  dei
trasformatori.  L'Agenzia  per le erogazioni in agricoltura trasmette
al  Ministero, entro quaranta giorni dalla data limite di stipula dei
contratti  e  previa  verifica  del  rispetto delle condizioni di cui
all'art. 5, paragrafo 1, del regolamento, i dati informatizzati delle
superfici  e  dei  quantitativi  contrattati,  ripartiti  per singolo
prodotto.
  2. Copia dei contratti e delle clausole aggiuntive, di cui al comma
1, perviene a cura delle OP, per i pomodori, le pesche e le pere, e a
cura  dei  trasformatori, per le prugne secche e i fichi secchi, alla
regione  e  all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, entro dieci
giorni  lavorativi,  successivi  alla  data  di stipula, e, comunque,
entro  cinque  giorni  lavorativi prima dell'inizio delle consegne. I
contratti  dei  pomodori  pervengono  entro  dieci  giorni lavorativi
successivi  alla loro data di stipula. La regione, ove ha sede legale
l'OP  o  il  trasformatore  nel caso di prugne secche e fichi secchi,
attesta il rispetto dei termini di ricezione.
  3.  Eventuali  accordi  tra la OP e membri di altre OP o produttori
singoli  non  associati, di cui all'art. 5, paragrafo 6, lettere a) e
b)  del  regolamento,  pervengono,  unitamente ai relativi contratti,
secondo le modalita' e i termini di cui ai commi 1 e 2.
  4.  Le OP inviano alla regione le informazioni riportate all'art. 4
e  all'art. 5, paragrafi 5 e 6, del regolamento, secondo le modalita'
e i termini fissati dal medesimo regolamento.
  5.  Nel  caso  di prugne secche e fichi secchi, il prezzo da pagare
alle   OP  non  puo'  essere  inferiore  al  prezzo  minimo  fissato,
conformemente  all'art.  6  del  regolamento  (CE)  n. 2201/96, senza
inclusione di eventuali costi da contabilizzare separatamente.