Art. 6.
                   Identificazione delle parcelle
  1.  L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura utilizza ai fini del
controllo  un  idoneo sistema di identificazione delle parcelle sulla
base delle disposizioni di cui all'art. 6, del regolamento.
  2. Le OP trasmettono all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e
alla  regione  le  informazioni di cui all'art. 5, comma 5, indicando
per  ogni  particella catastale la superficie coltivata, la stima del
raccolto,  il quantitativo destinato alla trasformazione nonche', per
il  pomodoro,  le  rese  relative  alle  varieta'  tonde  e allungate
ottenute  nelle  due  campagne  precedenti.  Tali  informazioni,  per
ciascun  socio  della  OP,  sono  dichiarate  nell'apposito modulo di
consistenza aziendale predisposto dall'Agenzia stessa.
  3.  La  modulistica, da utilizzare nelle varie fasi di applicazione
del  regime,  e  lo  schema procedurale da seguire sono predisposti e
messi  a disposizione dalla Agenzia per le erogazioni in agricoltura,
che  ne cura anche gli aspetti informativi concernenti le indicazioni
indispensabili per la gestione del sistema.