Art. 6. Identificazione delle parcelle 1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura utilizza ai fini del controllo un idoneo sistema di identificazione delle parcelle sulla base delle disposizioni di cui all'art. 6, del regolamento. 2. Le OP trasmettono all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e alla regione le informazioni di cui all'art. 5, comma 5, indicando per ogni particella catastale la superficie coltivata, la stima del raccolto, il quantitativo destinato alla trasformazione nonche', per il pomodoro, le rese relative alle varieta' tonde e allungate ottenute nelle due campagne precedenti. Tali informazioni, per ciascun socio della OP, sono dichiarate nell'apposito modulo di consistenza aziendale predisposto dall'Agenzia stessa. 3. La modulistica, da utilizzare nelle varie fasi di applicazione del regime, e lo schema procedurale da seguire sono predisposti e messi a disposizione dalla Agenzia per le erogazioni in agricoltura, che ne cura anche gli aspetti informativi concernenti le indicazioni indispensabili per la gestione del sistema.