Art. 7.
                            Comunicazioni
  1.  Le  OP e i trasformatori comunicano all'inizio di ogni campagna
di  trasformazione,  ai  sensi  dell'art.  8,  paragrafi  2  e 3, del
regolamento alle regioni nel cui territorio ha sede la OP o l'impresa
di  trasformazione,  all'INCA, e agli organismi di rappresentanza, la
settimana in cui iniziano le operazioni rispettivamente di consegna e
trasformazione, specificando per il pomodoro la prevista destinazione
della  materia  prima.  Tale  comunicazione  e'  acquisita dai citati
organismi  entro  i cinque giorni lavorativi, precedenti la settimana
di inizio delle consegne o della trasformazione.
  2. I trasformatori che intendono produrre miscele di frutta o salse
di  pomodoro,  preparate  in  conformita'  dell'art.  1, paragrafo 2,
lettere  c)  e o) del regolamento, inviano alla regione e all'ufficio
INCA   di   zona,   prima   dell'inizio   di   ciascuna  campagna  di
commercializzazione,  apposita  comunicazione  ai  sensi dell'art. 8,
paragrafo 4, del regolamento, specificando il peso netto in grammi di
ogni componente.
  3.  I produttori di salse di pomodoro preparate presentano apposita
dichiarazione   all'INCA,  intesa  a  dimostrare  che  la  tecnologia
impiegata  nella  produzione  delle medesime consente il prelievo del
componente  a  base  di  pomodoro, prima della miscelazione con altri
ingredienti.
  4.  I trasformatori per ciascuna campagna, rispettivamente entro il
1  febbraio,  per  pomodori,  pesche,  pere e entro il 15 maggio, per
prugne  secche  e  fichi  secchi,  comunicano  le informazioni di cui
all'art.   9  del  regolamento,  all'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura  e  alla  regione,  anche  per il tramite degli organismi
nazionali di rappresentanza. Tale comunicazione e' effettuata secondo
le  modalita'  indicate  dall'Agenzia  stessa,  ai sensi dell'art. 6,
comma 3.