Art. 7. Comunicazioni 1. Le OP e i trasformatori comunicano all'inizio di ogni campagna di trasformazione, ai sensi dell'art. 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento alle regioni nel cui territorio ha sede la OP o l'impresa di trasformazione, all'INCA, e agli organismi di rappresentanza, la settimana in cui iniziano le operazioni rispettivamente di consegna e trasformazione, specificando per il pomodoro la prevista destinazione della materia prima. Tale comunicazione e' acquisita dai citati organismi entro i cinque giorni lavorativi, precedenti la settimana di inizio delle consegne o della trasformazione. 2. I trasformatori che intendono produrre miscele di frutta o salse di pomodoro, preparate in conformita' dell'art. 1, paragrafo 2, lettere c) e o) del regolamento, inviano alla regione e all'ufficio INCA di zona, prima dell'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione, apposita comunicazione ai sensi dell'art. 8, paragrafo 4, del regolamento, specificando il peso netto in grammi di ogni componente. 3. I produttori di salse di pomodoro preparate presentano apposita dichiarazione all'INCA, intesa a dimostrare che la tecnologia impiegata nella produzione delle medesime consente il prelievo del componente a base di pomodoro, prima della miscelazione con altri ingredienti. 4. I trasformatori per ciascuna campagna, rispettivamente entro il 1 febbraio, per pomodori, pesche, pere e entro il 15 maggio, per prugne secche e fichi secchi, comunicano le informazioni di cui all'art. 9 del regolamento, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e alla regione, anche per il tramite degli organismi nazionali di rappresentanza. Tale comunicazione e' effettuata secondo le modalita' indicate dall'Agenzia stessa, ai sensi dell'art. 6, comma 3.