Art. 8.
                    Consegna della materia prima
  1.  All'entrata  della  materia  prima  presso  lo  stabilimento di
trasformazione  per  ciascuna  partita  di pomodori, pesche e pere e'
compilato  un certificato di consegna, redatto su modello predisposto
dall'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura, in piu' esemplari
contenenti un numero di identificazione e firmato da ambedue le parti
contraenti   o  loro  rappresentanti,  ai  sensi  dell'art.  11,  del
regolamento.  Tale certificato riporta, oltre alle indicazioni di cui
all'art.  11,  paragrafo  1,  del  regolamento,  sulla base anche dei
risultati  del  controllo  qualitativo  della materia prima di cui al
regolamento (CE) n. 217/2002, nel caso del pomodoro l'identificazione
del  produttore conferente. Il certificato e' trasmesso alla regione,
ove  ha  la sede l'OP e l'industria di trasformazione, da parte della
OP  secondo  le  modalita' e i termini dell'art. 11, paragrafo 1, del
regolamento.  Esemplari  del medesimo certificato sono inviati a cura
delle OP e delle imprese di trasformazione ai rispettivi organismi di
rappresentanza.
  2.  Le  indicazioni  risultanti  sul  certificato di consegna della
materia  prima,  di  cui  al  comma  2, con riferimento ai rispettivi
contratti,  sono  registrate  giornalmente negli appositi registri di
carico  e  scarico,  dalle  OP  e  dai  trasformatori  in  base  alle
disposizioni degli articoli 16 e 17 del regolamento.