Art. 8. Consegna della materia prima 1. All'entrata della materia prima presso lo stabilimento di trasformazione per ciascuna partita di pomodori, pesche e pere e' compilato un certificato di consegna, redatto su modello predisposto dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in piu' esemplari contenenti un numero di identificazione e firmato da ambedue le parti contraenti o loro rappresentanti, ai sensi dell'art. 11, del regolamento. Tale certificato riporta, oltre alle indicazioni di cui all'art. 11, paragrafo 1, del regolamento, sulla base anche dei risultati del controllo qualitativo della materia prima di cui al regolamento (CE) n. 217/2002, nel caso del pomodoro l'identificazione del produttore conferente. Il certificato e' trasmesso alla regione, ove ha la sede l'OP e l'industria di trasformazione, da parte della OP secondo le modalita' e i termini dell'art. 11, paragrafo 1, del regolamento. Esemplari del medesimo certificato sono inviati a cura delle OP e delle imprese di trasformazione ai rispettivi organismi di rappresentanza. 2. Le indicazioni risultanti sul certificato di consegna della materia prima, di cui al comma 2, con riferimento ai rispettivi contratti, sono registrate giornalmente negli appositi registri di carico e scarico, dalle OP e dai trasformatori in base alle disposizioni degli articoli 16 e 17 del regolamento.