Art. 9. Determinazione dello scarto e limiti di accettabilita' di una partita di pomodoro 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, paragrafo 1, del regolamento, nel caso previsto dal paragrafo 2 del medesimo articolo, si applicano i criteri minimi di qualita' della materia prima, nell'ambito della estensione di un accordo interprofessionale, in applicazione dell'art. 21, del regolamento (CE) n. 2200/96. 2. Ai fini della determinazione dell'accettabilita' della partita di materia prima consegnata al trasformatore, si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 217/2002. Le regioni assumono gli atti necessari per applicare le procedure di campionamento previste dall'art. 2, paragrafo 1, del predetto regolamento (CE) n. 217/2002 e per definire le eventuali controversie attraverso l'istituzione di una apposita commissione.