Art. 9.
       Determinazione dello scarto e limiti di accettabilita'
                     di una partita di pomodoro
  1.  Fermo  restando  quanto previsto dall'art. 10, paragrafo 1, del
regolamento, nel caso previsto dal paragrafo 2 del medesimo articolo,
si  applicano  i  criteri  minimi  di  qualita'  della materia prima,
nell'ambito  della  estensione  di  un accordo interprofessionale, in
applicazione dell'art. 21, del regolamento (CE) n. 2200/96.
  2.  Ai  fini della determinazione dell'accettabilita' della partita
di  materia  prima  consegnata  al  trasformatore,  si  applicano  le
disposizioni  di  cui  al  regolamento  (CE)  n. 217/2002. Le regioni
assumono   gli   atti   necessari   per  applicare  le  procedure  di
campionamento   previste  dall'art.  2,  paragrafo  1,  del  predetto
regolamento (CE) n. 217/2002 e per definire le eventuali controversie
attraverso l'istituzione di una apposita commissione.