Art. 3. Procedura di ottenimento 1. Il richiedente deve inoltrare, a mezzo raccomandata a/r o tramite altri mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento della comunicazione, all'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) domanda, con allegata traduzione in lingua inglese, corredata dagli elementi previsti all'art. 2. 2. L'UIBM da' pronta notizia, mediante raccomandata a/r o tramite altri mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento della comunicazione, dell'istanza alle parti interessate e a coloro che abbiano acquisito diritti sul brevetto e/o sul CCP in base ad atti trascritti o annotati. 3. Qualora entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, prorogabili d'intesa tra le parti, le stesse raggiungano un accordo sulla base di una royalty contenuta, copia dello stesso deve essere trasmesso, con analoghe modalita', al Ministero delle attivita' produttive - UIBM. Se nei trenta giorni successivi l'ufficio non comunica rilievi alle parti, l'accordo di licenza volontaria si intende perfezionato. 4. Nel caso in cui le parti comunicano all'UIBM che non e' stato possibile raggiungere un accordo, l'ufficio da' inizio alla procedura di conciliazione di cui all'art. 5.