Art. 3.
                      Procedura di ottenimento
  1.  Il  richiedente  deve  inoltrare,  a  mezzo  raccomandata a/r o
tramite  altri  mezzi  che  garantiscano l'avvenuto ricevimento della
comunicazione, all'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) domanda,
con  allegata  traduzione in lingua inglese, corredata dagli elementi
previsti all'art. 2.
  2.  L'UIBM  da' pronta notizia, mediante raccomandata a/r o tramite
altri   mezzi   che   garantiscano   l'avvenuto   ricevimento   della
comunicazione,  dell'istanza  alle  parti  interessate e a coloro che
abbiano  acquisito  diritti  sul brevetto e/o sul CCP in base ad atti
trascritti o annotati.
  3.  Qualora  entro  novanta  giorni  dal ricevimento della domanda,
prorogabili  d'intesa  tra le parti, le stesse raggiungano un accordo
sulla  base  di una royalty contenuta, copia dello stesso deve essere
trasmesso,  con  analoghe  modalita',  al  Ministero  delle attivita'
produttive  -  UIBM.  Se  nei  trenta giorni successivi l'ufficio non
comunica  rilievi  alle  parti,  l'accordo  di  licenza volontaria si
intende perfezionato.
  4.  Nel  caso  in cui le parti comunicano all'UIBM che non e' stato
possibile raggiungere un accordo, l'ufficio da' inizio alla procedura
di conciliazione di cui all'art. 5.