Art. 4. Nomina della commissione 1. Il Ministero delle attivita' produttive, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, nomina, con proprio decreto, una commissione avente il compito di valutare le richieste di licenza volontaria per le quali non e' stato possibile raggiungere un accordo tra le parti. 2. La commissione e' composta da cinque componenti e da altrettanti supplenti di cui: due rappresentanti del Ministero delle attivita' produttive; un rappresentante del Ministero della salute; un rappresentante dei detentori di CCP, su proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative; un rappresentante dei produttori di principi attivi farmaceutici, su proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.