Art. 4.
                      Nomina della commissione
  1.  Il  Ministero  delle  attivita' produttive, entro trenta giorni
dall'entrata  in vigore del presente regolamento, nomina, con proprio
decreto,  una  commissione avente il compito di valutare le richieste
di licenza volontaria per le quali non e' stato possibile raggiungere
un accordo tra le parti.
  2. La commissione e' composta da cinque componenti e da altrettanti
supplenti di cui:
    due rappresentanti del Ministero delle attivita' produttive;
    un rappresentante del Ministero della salute;
    un  rappresentante  dei  detentori  di  CCP,  su  proposta  delle
associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
    un rappresentante dei produttori di principi attivi farmaceutici,
su    proposta   delle   associazioni   di   categoria   maggiormente
rappresentative.