Art. 5.
                            Conciliazione
  1.  La  commissione  di  cui  all'art. 4, entro trenta giorni dalla
comunicazione ricevuta dall'UIBM del mancato accordo raggiunto tra le
parti,  procede  alla  loro  convocazione,  al fine di individuare un
ipotesi di accordo finalizzato a contemperare le esigenze delle parti
medesime,  garantendo,  comunque,  un'equa remunerazione del soggetto
che  rilascia  la  licenza  volontaria,  mediante  indicazione di una
royalty  contenuta,  stabilita  con  criteri  che tengono conto delle
necessita'  di competizione internazionale dei produttori di principi
attivi.