Art. 6.
              Fallimento del tentativo di conciliazione
  1.  Qualora,  nonostante  la  mediazione ministeriale, l'accordo di
licenza  non venga concluso, il Ministero delle attivita' produttive,
ove ne ravvisi i presupposti giuridici, dispone la trasmissione degli
atti  del  procedimento all'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato.