Art. 6. Fallimento del tentativo di conciliazione 1. Qualora, nonostante la mediazione ministeriale, l'accordo di licenza non venga concluso, il Ministero delle attivita' produttive, ove ne ravvisi i presupposti giuridici, dispone la trasmissione degli atti del procedimento all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.