Art. 7.
                       Informativa e verifica
  1.  Dopo  sei  mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il
Ministero  delle  attivita'  produttive  riferisce  al  Parlamento in
merito  allo stato di applicazione delle disposizioni di cui all'art.
3,  commi 8-bis, ter e quater, della legge 15 giugno 2002, n. 112, e,
successivamente, con frequenza annuale.
  2.  Qualora il Ministero delle attivita' produttive, ravvisi che lo
stato  di  applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto
risulta   insoddisfacente   rispetto   agli  obiettivi  sottesi  alle
disposizioni  medesime,  potra'  apportare  o  proporre al Parlamento
adeguate  modifiche,  rispettivamente al decreto medesimo ovvero alla
legge 15 giugno 2002, n. 112.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 17 ottobre 2002
                                                 Il Ministro: Marzano