Art. 7. Informativa e verifica 1. Dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle attivita' produttive riferisce al Parlamento in merito allo stato di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 8-bis, ter e quater, della legge 15 giugno 2002, n. 112, e, successivamente, con frequenza annuale. 2. Qualora il Ministero delle attivita' produttive, ravvisi che lo stato di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto risulta insoddisfacente rispetto agli obiettivi sottesi alle disposizioni medesime, potra' apportare o proporre al Parlamento adeguate modifiche, rispettivamente al decreto medesimo ovvero alla legge 15 giugno 2002, n. 112. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 ottobre 2002 Il Ministro: Marzano