Art. 3. La designazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'autorita' pubblica "ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare delle Marche" del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora non risulti piu' in possesso dei requisiti indicati, con decreto dell'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni.