Art. 3.
  La   designazione   di   cui  all'art.  1  comporta  l'obbligo  per
l'autorita'  pubblica "ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare
delle  Marche"  del rispetto delle prescrizioni previste nel presente
decreto  e  puo'  essere  sospesa  o  revocata  ai  sensi del comma 4
dell'art.  14  della  legge  n.  526/1999 qualora non risulti piu' in
possesso dei requisiti indicati, con decreto dell'autorita' nazionale
preposta  al  coordinamento  dell'attivita' di controllo ai sensi del
comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni.