Art. 6. La designazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 3 ed e' rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validita' della stessa, l'autorita' pubblica "ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare delle Marche" e' tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.