Art. 6.
  La  designazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a
far  data  dalla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 3
ed e' rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validita' della stessa,
l'autorita'  pubblica "ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare
delle  Marche"  e'  tenuta  ad  adempiere  a  tutte  le  disposizioni
complementari  che  l'autorita'  nazionale competente, ove lo ritenga
utile, decida di impartire.