IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
  Visti  l'art.  4  del  regio  decreto-legge  23 marzo 1933, n. 264,
convertito  in  legge  29  giugno  1933,  n. 860 e l'art. 4 del regio
decreto-legge  23  settembre  1937, n. 1918, con i quali il Sindacato
obbligatorio marittimo, istituito con regio decreto 19 dicembre 1929,
n. 2167, ha assunto la denominazione di Cassa Marittima Adriatica per
gli infortuni sul lavoro e le malattie di Trieste;
  Vista  la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni
ed  integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli
enti  di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti
a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n.
396,   con  il  quale  l'ufficio  liquidazioni  e'  stato  denominato
Ispettorato  generale per gli affari e per la gestione del patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n.
154,  che,  ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997,
n.  94,  ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e
sulle  dotazioni  dei  dipartimenti  del  Ministero  del  tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. e'
stato  denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti
disciolti;
  Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3  febbraio  1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
in  ordine  alla  delimitazione  dell'ambito  di  responsabilita' del
vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  in  data
12 maggio 1999;
  Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, recante la
"Riforma  dell'organizzazione  del  Governo"  in  base  al  quale  il
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ha  assunto  la  denominazione  di  Ministero  dell'economia  e delle
finanze;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977,
che  individuava la "Gestione e servizi di assistenza sanitaria della
Cassa Marittima Adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie"
di  Trieste  tra  gli  enti  e  le  gestioni  preposte all'erogazione
dell'assistenza  sanitaria  da  sopprimere  ai sensi dell'art. 12-bis
della legge 17 agosto 1974, n. 386;
  Visto  l'art.  77  della  legge  23  dicembre  1978, n. 833, che ha
fissato  alla  data  del  30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni
commissariali;
  Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del
30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;
  Visti  gli  atti  della  gestione  liquidatoria  della  "Gestione e
servizi  di  assistenza sanitaria della Cassa Marittima Adriatica per
gli infortuni sul lavoro e le malattie" di Trieste;
  Accertato che le operazioni di liquidazione della predetta gestione
sono  state  ultimate,  per  cui, a norma dell'art. 13 della legge n.
1404/1956,  puo'  dichiararsi  chiusa  la liquidazione del patrimonio
della gestione medesima;
  Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione
liquidatoria  di  cui trattasi, dai quali risulta un avanzo finale di
liquidazione di L. 1.280.532.812 (Euro 661.340,01);
  Atteso  che  per  l'avanzo  finale  di liquidazione non e' prevista
alcuna specifica destinazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  liquidazione  del  patrimonio  della  "Gestione  e  servizi  di
assistenza   sanitaria   della  Cassa  Marittima  Adriatica  per  gli
infortuni  sul lavoro e le malattie" di Trieste e' chiusa a tutti gli
effetti.