Art. 5.
  Gli  oneri  per interessi relativi agli anni finanziari dal 2003 al
2033,  nonche' l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno
finanziario  2033,  faranno  carico ai capitoli che verranno iscritti
nello  stato  di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente,
ai capitoli 2214 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unita'
previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in
corso.
  L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5
del citato decreto del 13 marzo 2002, sara' scritturato dalle sezioni
di tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e fara' carico al capitolo
2247  (unita' previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione
della  spesa  del  Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2002.
  Il  presente  decreto  verra'  inviato  per  il  visto  all'Ufficio
centrale  del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio
e  della  programmazione  economica e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 11 novembre 2002
                                                Il Ministro: Tremonti