Art. 2.
              Condizioni di sicurezza delle autorimesse
  1.  Le  autorimesse  di  cui  al precedente art. 1 sono conformi al
decreto  ministeriale  1  febbraio  1986.  Nel  caso  di  autorimesse
soggette ai controlli di prevenzione incendi e' richiesto il rispetto
delle  procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12
gennaio 1998, n. 37.
  2.  All'ingresso  dell'autorimessa  e'  installata  cartellonistica
idonea  a segnalare gli eventuali divieti derivanti dalle limitazioni
al  parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto
di cui al precedente art. 1.
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
    Roma, 22 novembre 2002
                                                  Il Ministro: Pisanu