Art. 3. Il contributo a fondo perduto di cui al presente decreto non e' cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 13 novembre 2002 Il Ministro: Alemanno