Art. 3.
  Il  contributo  a  fondo  perduto di cui al presente decreto non e'
cumulabile  con  altre  provvidenze allo stesso titolo disposte dallo
Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
    Roma, 13 novembre 2002
                                                Il Ministro: Alemanno