Art. 2.
  1. Per la sostituzione del libro matricola e di paga con il sistema
di  cui  all'art.  1,  comma 1, lettera a), i datori di lavoro devono
presentare    i   fogli   alla   sede   territorialmente   competente
dell'Istituto  assicuratore  che  provvede, anche attraverso soggetti
convenzionati,  alla  vidimazione  dei  fogli ed a contrassegnare gli
stessi con un numero d'ordine progressivo, all'attribuzione dei fogli
ai soggetti richiedenti ed alla registrazione di tale attribuzione su
apposito  modulo  con  l'indicazione  della pratica da intestare agli
stessi soggetti.
  2.  Nei  casi  di  stampa  laser  dei dati retributivi, i datori di
lavoro  sono esonerati dalla preventiva vidimazione e numerazione dei
fogli paga alle condizioni prefissate dall'Istituto assicuratore.