Art. 5.
  1.   Le  registrazioni  relative  ai  contratti  di  collaborazione
coordinata  e  continuativa,  per  i  soggetti  assicurati contro gli
infortuni   sul  lavoro,  anche  nel  caso  di  tenuta,  distinta  od
unificata,  dei libri, mediante i sistemi di cui all'art. 1, comma 1,
lettere a) e b), devono contenere, oltre ai dati anagrafici e fiscali
del  collaboratore,  gli  estremi  del  contratto  (data  e  compenso
pattuito)  e  relativamente  al  solo  libro  paga,  l'ammontare  del
compenso  erogato,  gli  oneri  contributivi  e  fiscali a carico del
lavoratore e le detrazioni fiscali applicate.
  2.  La  tenuta  unificata  dei  libri  di matricola e di paga deve,
comunque,   permettere,  su  richiesta  degli  organi  ispettivi,  il
riepilogo,  in ordine cronologico, delle assunzioni e degli incarichi
di collaborazione coordinata e continuativa.