Art. 2.
  1.  Il  Ministero  della  salute adotta, entro il 30 giugno 2003, i
provvedimenti  amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni
del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di
prodotti   fitosanitari   contenenti   la  sostanza  attiva  indicata
nell'art. 1.
  2.  Ai  fini  di  cui  al  comma 1, i titolari di autorizzazioni di
prodotti  fitosanitari contenenti Isoproturon presentano al Ministero
della salute, entro il 31 gennaio 2003, in alternativa:
    a) un  fascicolo  rispondente ai requisiti di cui all'allegato II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
    b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al
proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II
del citato decreto.
  3.  Il  Ministero  della  salute  revoca entro il 30 giugno 2003 le
autorizzazioni  all'immissione  in commercio di prodotti fitosanitari
contenenti  la sostanza Isoproturon, non aventi i requisiti di cui al
presente decreto.
  4. I titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti
Isoproturon,  come  unica  sostanza  attiva  o  in  combinazione  con
sostanze attive gia' inserite nell'allegato I del decreto legislativo
17  marzo  1995,  n.  194,  entro  il  1  gennaio  2006 presentano al
Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo
conforme  ai  requisiti  di  cui  all'allegato III del citato decreto
legislativo.  Tali autorizzazioni saranno modificate o revocate entro
il   1   gennaio   2007,  a  conclusione  dell'esame  effettuato,  in
applicazione  dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato
decreto legislativo.