Art. 4. 1. La commercializzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari contenenti Isoproturon, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto, e' consentita fino al 31 luglio 2003. 2. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari revocati, contenenti Isoproturon, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze. Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il 1 gennaio 2003. Roma, 9 agosto 2002 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 222