Art. 4.
  1.  La commercializzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari
contenenti  Isoproturon,  revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del
presente decreto, e' consentita fino al 31 luglio 2003.
  2.  I  titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari
revocati,  contenenti  Isoproturon,  sono  tenuti  ad  adottare  ogni
iniziativa  volta  ad  informare i rivenditori e gli utilizzatori dei
prodotti  medesimi  dell'avvenuta  revoca  e  del  rispetto dei tempi
fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.
  Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, entrera' in vigore il 1 gennaio 2003.
    Roma, 9 agosto 2002
                                                 Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2002
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 222