Art. 2.
  1. Il Ministro e' inoltre delegato:
    a) a  designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei
Ministri  in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri
organismi  di  studio  tecnico-amministrativi  e consultivi, operanti
nelle   materie   oggetto   del   presente   decreto,   presso  altre
amministrazioni ed istituzioni;
    b) a  costituire  commissioni  di studio e consulenza e gruppi di
lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;
    c) a  provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di
competenza  della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per
le iniziative, anche normative, di altre amministazioni.
  2. Le  funzioni  di  cui all'art. 1 possono essere esercitate anche
per  il  tramite  del  Sottosegretario  di  Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri on. Learco Saporito.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  previa  registrazione da parte della Corte dei
conti.

    Roma, 29 novembre 2002
                                            Il Presidente: Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2002
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 13, foglio n. 149