IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  Visto  l'art.  80, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.  285,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni (Codice della
strada);
  Visto  l'art.  238  del  decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto   il  regolamento  recante  norme  sulla  revisione  generale
periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi, approvato con decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 agosto 1998, n. 408,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998;
  Visto  il  decreto  ministeriale  16 gennaio 2000, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  48  del  28  febbraio  2000, con il quale il
Ministro  dei  trasporti  e della navigazione ha dettato disposizioni
per la revisione periodica di motocicli e ciclomotori;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  296  del  20  dicembre 2000, con il quale il
Ministro  dei  trasporti e della navigazione ha fissato il calendario
delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori per l'anno 2001;
  Visto  il  decreto  ministeriale 14 novembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  273  del  23  novembre 2001, con il quale il
Ministro   delle   infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  fissato  il
calendario  delle  revisioni  dei  motoveicoli  e dei ciclomotori per
l'anno 2002;
  Ritenuto  di  dover  allineare  la periodicita' delle revisioni dei
suddetti veicoli ai termini previsti dall'art. 80, comma 3 del citato
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  80,  commi 3 e 4, del
decreto   legislativo   30   aprile  1992,  n.  285,  e  dal  decreto
ministeriale 6 agosto 1998, n. 408, e' disposta la revisione generale
delle ulteriori seguenti categorie di veicoli:
    a) ciclomotori  di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo
30  aprile  1992,  n.  285,  compresi i quadricicli leggeri di cui al
decreto  ministeriale  5  aprile  1994,  a  partire  dal  quarto anno
seguente  a  quello  di rilascio del certificato di idoneita' tecnica
per  ciclomotore e quindi successivamente ogni due anni, sempre che i
veicoli  in  questione  non siano stati gia' sottoposti, nell'anno in
cui   ricorre  l'obbligo  della  revisione,  a  visita  e  prova  per
l'accertamento  dei requisiti di idoneita' alla circolazione ai sensi
dell'art. 75 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
    b) motocicli,    motocarrozzette,   motoveicoli   per   trasporto
promiscuo,   motocarri,   mototrattori,   motoveicoli  per  trasporti
specifici  e  motoveicoli  per  uso  speciale  di cui rispettivamente
all'art. 53, lettere a), b), c), ad esclusione di quelli destinati al
servizio  da piazza o di noleggio con conducente, d), e), f) e g) del
citato  decreto  legislativo  30  aprile  1992, n. 285, a partire dal
quarto  anno  seguente  a  quello  di prima immatricolazione e quindi
successivamente  ogni due anni, sempre che i veicoli in questione non
siano stati gia' sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della
revisione,  a  visita  e  prova  per  l'accertamento dei requisiti di
idoneita'  alla  circolazione  ai  sensi  dell'art.  75  del medesimo
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.