Art. 2.
  1.  La  revisione  e'  diretta  ad  accertare la sussistenza, nelle
categorie  dei  veicoli  indicati  all'art.  1,  delle  condizioni di
sicurezza per la circolazione stradale e di silenziosita'.
  2. A tal fine, nell'effettuazione delle operazioni di revisione, il
controllo   tecnico  deve  essere  effettuato,  avuto  riguardo  alla
particolarita'  dei  veicoli  di  cui  al  precedente  art.  1, sugli
elementi  previsti  dalla direttiva 96/96/CE del 20 dicembre 1996 del
Consiglio dell'Unione europea.
  3.  Gli  accertamenti relativi alle emissioni inquinanti e la prova
di  velocita'  dei ciclomotori sono effettuati a partire dal 1 luglio
2003  sulla  base  delle  disposizioni  emanate  dal Dipartimento dei
trasporti terrestri.