Art. 2. 1. La revisione e' diretta ad accertare la sussistenza, nelle categorie dei veicoli indicati all'art. 1, delle condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e di silenziosita'. 2. A tal fine, nell'effettuazione delle operazioni di revisione, il controllo tecnico deve essere effettuato, avuto riguardo alla particolarita' dei veicoli di cui al precedente art. 1, sugli elementi previsti dalla direttiva 96/96/CE del 20 dicembre 1996 del Consiglio dell'Unione europea. 3. Gli accertamenti relativi alle emissioni inquinanti e la prova di velocita' dei ciclomotori sono effettuati a partire dal 1 luglio 2003 sulla base delle disposizioni emanate dal Dipartimento dei trasporti terrestri.