Art. 3.
  Ogni  anno,  le  operazioni  di  revisione di cui all'art. 1, hanno
inizio il 2 gennaio e sono effettuate secondo il seguente calendario:
    a) i  veicoli  di  cui  all'art. 1, lettera a), sono sottoposti a
revisione  periodica, per la prima volta nel quarto anno successivo a
quello   di   rilascio  del  certificato  di  idoneita'  tecnica  per
ciclomotore,  entro  il  mese  di rilascio dello stesso certificato e
successivamente  ogni  due anni entro il mese corrispondente a quello
in cui e' stata effettuata l'ultima revisione;
    b) i  veicoli  di  cui  all'art. 1, lettera b), sono sottoposti a
revisione  periodica,  per  la prima volta nel quarto anno successo a
quello  di  prima  immatricolazione  entro  il mese di rilascio della
carta  di  circolazione e successivamente ogni due anni entro il mese
corrispondente   a   quello  in  cui  e'  stata  effettuata  l'ultima
revisione.
      Roma, 29 novembre 2002
                                                 Il Ministro: Lunardi