Art. 3. Ogni anno, le operazioni di revisione di cui all'art. 1, hanno inizio il 2 gennaio e sono effettuate secondo il seguente calendario: a) i veicoli di cui all'art. 1, lettera a), sono sottoposti a revisione periodica, per la prima volta nel quarto anno successivo a quello di rilascio del certificato di idoneita' tecnica per ciclomotore, entro il mese di rilascio dello stesso certificato e successivamente ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui e' stata effettuata l'ultima revisione; b) i veicoli di cui all'art. 1, lettera b), sono sottoposti a revisione periodica, per la prima volta nel quarto anno successo a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui e' stata effettuata l'ultima revisione. Roma, 29 novembre 2002 Il Ministro: Lunardi