Art. 2. L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per "SGS Italia S.r.l." del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 53, come sostituito, qualora l'organismo non risulti piu' in possesso dei requisiti indicati, con decreto dell'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 predetto, sentite le regioni, che il medesimo articolo individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.