Art. 3.
  L'organismo  privato  autorizzato  "SGS  Italia  S.r.l."  non  puo'
modificare  la  denominazione  sociale,  il proprio statuto, i propri
organi  di  rappresentanza,  il  proprio  manuale  della qualita', le
procedure  di  controllo ed il piano tariffario cosi' come presentati
ed  esaminati,  senza  il preventivo assenso dell'Autorita' nazionale
competente  e  provvede  a comunicare ogni variazione concernente gli
agenti  vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione
presentata.