Art. 3. L'organismo privato autorizzato "SGS Italia S.r.l." non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualita', le procedure di controllo ed il piano tariffario cosi' come presentati ed esaminati, senza il preventivo assenso dell'Autorita' nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata.