Art. 5.
  L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  ha  durata  di  anni tre, a
decorrere   dalla   data   del   presente  decreto,  fatte  salve  le
disposizioni  previste  all'art. 2 ed e' rinnovabile. Nell'ambito del
periodo  di  validita'  dell'autorizzazione, l'organismo di controllo
"SGS  Italia  S.r.l."  e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni
complementari  che  l'Autorita'  nazionale competente, ove lo ritenga
utile, decida di impartire.