IL DIRETTORE GENERALE
del  servizio  per lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita' di
ricerca  del  Dipartimento  per la programmazione, il coordinamento e
                        gli affari economici

  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del
Ministero   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  di
seguito denominato MIUR;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Vista  la  legge  14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche ed
integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre l 992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  1992,  n.  488,  recante:
"Modifiche  alla  legge  1  marzo  1986, n. 64, in tema di disciplina
organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno";
  Viste  le  domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del
23  ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalita' procedurali per la
concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui
all'art.  6,  comma  5,  del  decreto-legge  8  febbraio 1995, n. 32,
convertito  nella  legge  7  aprile  1995, n. 104, a valere sui fondi
della  legge  n.  488  del  19  dicembre  1992  e,  i  relativi esiti
istruttori;
  Viste  le  proposte  formulate  dal  Comitato  nella riunione del 7
maggio  2002 ed in particolare il progetto S639 presentato da Piaggio
Aero  Industries S.p.a. per il quale il suddetto Comitato ha espresso
parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;
  Considerato  che  si  e'  reso  necessario acquisire un supplemento
istruttorio   relativamente   alla   distribuzione   temporale  degli
investimenti;
  Acquisito  in  data  30  settembre  2002  il  suddetto  supplemento
istruttorio da parte dell'Istituto convenzionato;
  Vista la disponibilita' del cap. 8932;
  Considerato  che  per  tutti  il progetto proposto per l'ammissione
alle agevolazioni nella predetta riunione e' in corso di acquisizione
la  certificazione  di  cui  al decreto legislativo 8 agosto 1994, n.
490, cosi' come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n.
135, e successive modificazioni e integrazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il   seguente   progetto   di   ricerca   industriale   e  sviluppo
precompetitivo  e'  ammesso  alle  agevolazioni  ai  sensi del citato
decreto  ministeriale  n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con
le modalita' di seguito indicate:
Ditta:  Piaggio  Aero Industries S.p.a. - Genova (classificata grande
impresa).
  Progetto: S639-P.
  Titolo del progetto: messa a punto di metodologie innovative per la
produzione di componentistica aeronautica mediante tecnologia laser.
  Entita'  delle  spese  nel progetto approvato: Euro 1.956.338,73 di
cui:
    in zona non eleggibile: Euro 0,00;
    in zona art. 87, par. 3, lettera a): Euro 0,00;
    n zona art. 87, par. 3, lettera c): Euro 1.779.710,47;
    in zona obiettivo 2: Euro 176.628,26;
    in zona Phasing Out: Euro 0,00.
  Entita' delle spese ammissibili: Euro 1.956.338,73.
  Ripartizione  delle  spese  tra  attivita' di ricerca industriale e
sviluppo precompetitivo:
    Euro 0,00 per ricerca industriale e
    Euro 1.956.338,73 per sviluppo precompetitivo.
  Maggiorazioni  concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera D,
punto 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.
  Ammontare  massimo  complessivo  del  contributo  nella  spesa Euro
870.700,00.
  Numero delle quote in cui e' frazionata l'erogazione: 2;
  Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: Euro 435.350,00.
  Intensita'  media  di  agevolazione  derivante  dalla  ripartizione
prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 44,55%.
  Intensita'   effettiva   di  agevolazione  considerato  l'andamento
temporale delle spese: 44,51%.
  Tasso  applicato  per  le operazioni di attualizzazione ai fini del
calcolo  dell'ESL  vigente  al momento di inizio del progetto e fisso
per tutta la durata del progetto: 6,33%.
  Durata del progetto: ventiquattro mesi a partire dal 1 luglio 2001.
  Ammissibilita'  delle  spese  a  decorrere dal novantesimo giorno a
partire dal 19 febbraio 2001.
  Qualora,  tra  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  del presente decreto e la stipula del contratto
con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della
data   di   inizio   delle  attivita'  progettuali  ed  il  tasso  di
attualizzazione  a  tale data comporti una diminuzione dell'ammontare
del  contributo  massimo,  l'istituto  di  credito  convenzionato, ne
dovra'  tenere  conto  al momento della stipula del contratto dandone
tempestiva comunicazione a questo Ministero.
  Condizioni:  l'operativita'  del  presente  decreto  e' subordinata
all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa
citata in premessa.