Art. 3.
  1.  Il  commissario delegato adotta, altresi', tutte le iniziative,
anche  di  carattere  sollecitatorio, volte a conseguire, da parte di
tutti i soggetti pubblici ordinariamente competenti, il compimento di
attivita',   ivi  comprese  quelle  previste  da  norme  processuali,
strumentali  al  conseguimento  delle  finalita' di cui alla presente
ordinanza.