Art. 4.

  1.  Per  il  perseguimento  degli  obiettivi  di  cui alla presente
ordinanza,  il  commissario  delegato  provvede  all'approvazione dei
progetti   delle   opere   e   degli  impianti  autorizzandone  anche
l'esercizio. In particolare, l'approvazione dei progetti da parte del
Commissario  delegato  sostituisce,  ad  ogni effetto, visti, pareri,
autorizzazioni  e  concessioni  di  organi  regionali,  provinciali e
comunali   e   costituisce,  ove  occorra,  variante  agli  strumenti
urbanistici  del comune interessato alla realizzazione delle opere ed
alla imposizione dell'area di rispetto e comporta la dichiarazione di
pubblica  utilita'  delle  opere e di urgenza ed indifferibilita' dei
relativi lavori.
  2.  Il  commissario  delegato,  per l'espletamento delle indagini e
delle  ricerche  necessarie  all'attivita'  di progettazione, dispone
l'accesso alle aree interessate in deroga all'art. 16, comma 9, della
legge   11   febbraio   1994,  n.  109,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  per  le  occupazioni  d'urgenza  e  per  le  eventuali
espropriazioni  delle  aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e
degli  interventi,  emette  il decreto di occupazione e provvede alla
redazione  dello  stato di consistenza e del verbale di immissione in
possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.
  3.  I  progetti degli impianti e delle opere di cui al comma 1 sono
esclusi,  ai  sensi  dell'art. 1, comma 8, del decreto del Presidente
della   Repubblica   12   aprile   1996  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  dalla  procedura  di valutazione di impatto ambientale
prevista  dal  medesimo  decreto,  previa  comunicazione da parte del
Commissario   delegato   alla  Commissione  europea  dei  motivi  che
giustificano tale esenzione.