Art. 5.

  1.  Il  commissario  delegato, nell'espletamento dell'incarico allo
stesso   affidato,   puo'  adottare,  nei  limiti  necessari  per  la
realizzazione  degli  interventi  d'emergenza  di  cui  alla presente
ordinanza,  provvedimenti in deroga alle seguenti norme, nel rispetto
dei principi generali dell'ordinamento giuridico:
    legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10, 11, 12, 13, 19 e 20;
    decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
    legge  11  febbraio  1994,  n. 109, e successive modificazioni ed
integrazioni,  articolo  4 e 4-bis, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 19, 20, 21,
25, 26, 29 e 34;
    decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
    decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1996, n. 573;
    decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
    decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
    decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
articoli 80, 117, 134, 136 e 141;
    regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
    regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
    decreto  legislativo  11 maggio 1999, n. 152, come modificato dal
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n. 258, art. 28 commi 1 e 2,
articoli 6, 7, 8, 9, 10, 31, 32, 33, 39, 45, e 47, la deroga all'art.
28,  commi  1 e 2 ed agli articoli 31, 32, 33 e' limitata ai richiami
alle sostanze non incluse nella tabella 5 dell'allegato 5;
    legge  5  gennaio  1994,  n.  36,  e  successive modificazioni ed
integrazioni;
    decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996;
    decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 3 settembre
1999;
    decreto  del  Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,
con esclusione dell'art. 25;
    regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni
ed integrazioni;
    decreto   legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, articoli 17, 27 e 28;
    legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17;
    decreto legislativo 24 novembre 2000, n. 340;
    legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, art. 5.
  2.  Alla  data  di  entrata vigore del decreto legislativo 8 giugno
2001,  n.  325  le deroghe alle disposizioni di cui all'art. 18 della
legge  25  giugno  1865,  n.  2359, agli articoli 3 e 4 della legge 3
gennaio  1978,  n.  1, e agli articoli 10 e 20 della legge 22 ottobre
1971,  n.  865,  si intendono riferite alle corrispondenti previsioni
normative contenute nel predetto decreto legislativo.