Art. 6. 1. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato si avvale di una propria struttura, appositamente costituita, composta complessivamente da non piu' di sei unita' di personale, di cui tre unita' in servizio presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Verbano Cusio Ossola, e tre unita' appartenenti alla pubblica amministrazione, aventi specifiche professionalita' nelle materie oggetto del presente provvedimento, in posizione di comando, ovvero estranee alla pubblica amministrazione, assunte con contratto a tempo determinato, o convenzionate con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001 ed all'art. 19 del CCNL del comparto Ministeri. 2. Il commissario delegato puo' avvalersi, altresi', della segreteria tecnica costituita ai sensi dell'art. 114, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, presso il Servizio T.A.I. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e di una unita' di personale estraneo alla pubblica amministrazione, nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. 3. Per l'adempimento delle proprie funzioni, il commissario delegato puo' anche avvalersi della collaborazione delle Amministrazioni dello Stato, della regione Piemonte, della provincia di Verbano-Cusio-Ossola e del comune di Verbania, degli Istituti universitari, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, dell'Agenzia regionale protezione ambiente, con oneri a carico dei medesimi enti per gli aspetti di competenza istituzionali. 4. Il compenso spettante al commissario delegato sara' determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 5. Al personale di cui ai commi 1 e 2 e' riconosciuta una speciale indennita' operativa' equivalente all'importo di 70 ore di straordinario, calcolata su base mensile, in relazione ai giorni di effettivo impiego, ovvero, qualora appartenente alla carriera prefettizia, e' autorizzata la corresponsione di una indennita' pari al 20% della retribuzione di cui all'art. 21, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n, 316, del 23 maggio 2001. Al personale appartenente alla struttura commissariale, cui sono conferite le funzioni di responsabile unico del procedimento e/o ingegnere capo e agli incaricati della predisposizione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonche' ai loro collaboratori, il commissario delegato corrisponde un compenso nella misura prevista dall'art. 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Il corrispettivo da riconoscere per le attivita' di supporto al commissario delegato e' determinato, a vacazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 marzo 1949, n. 143, aggiornato con decreto ministeriale 417/1997, con detrazione di cui all'art. 4, comma 12-bis, della legge 26 aprile 1989, n. 155 e con il limite del 60% per quanto concerne i compensi accessori e con la predeterminazione delle figure professionali impiegate. Per le missioni del personale, richieste ed autorizzate dal commissario delegato, e' riconosciuto il trattamento spettante in relazione alle qualifiche di appartenenza, con possibilita' di autorizzare, ove necessario, anche l'uso del mezzo proprio con rimborso degli oneri relativi alla polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44. Le amministrazioni di appartenenza sono autorizzate ad anticipare e liquidare, a carico dei pertinenti capitoli di bilancio, i trattamenti di missione e gli eventuali premi assicurativi in favore del rispettivo personale, che verranno rimborsati dal commissario delegato sulla base delle documentate richieste. 6. L'utilizzazione di personale pubblico e' disposta in deroga alle procedure di comando, di distacco e di autorizzazione e si svolge in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita'. L'assegnazione di tale personale avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.