Art. 9. 1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni responsabilita' ed obbligazione scaturite dall'applicazione della presente ordinanza, e pertanto anche eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente non possono gravare sul medesimo Dipartimento. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 dicembre 2002 Il Presidente: Berlusconi