Art. 9.

  1.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile e' estraneo ad ogni
responsabilita'  ed  obbligazione  scaturite  dall'applicazione della
presente  ordinanza,  e  pertanto  anche eventuali oneri derivanti da
ritardi,  inadempienze  o  contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente
non possono gravare sul medesimo Dipartimento.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 11 dicembre 2002

                                            Il Presidente: Berlusconi