Art. 2.
  1.   Il   Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, per il perseguimento degli
obiettivi  di  cui al presente decreto, agisce con i poteri di cui al
comma  2  dell'articolo  5  della  legge  24  febbraio  1992, n. 225,
adottando gli indi-spensabili provvedimenti per assicurare ogni forma
di   tutela   agli   interessi  pubblici  primari  delle  popolazioni
interessate  e  il  concorso  immediato delle Amministrazioni e degli
enti  pubblici,  nonche'  di ogni altra istituzione, organizzazione e
soggetto privato il cui apporto possa comunque risultare utile per il
perseguimento  degli  interessi  pubblici,  assumendo  altresi'  ogni
ulteriore   determinazione   per  il  soccorso  e  l'assistenza  alle
popolazioni interessate.
  2.  Con  successive  ordinanze  di  protezione  civile adottate dal
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma
2,  della  legge  24  febbraio  1992, n. 225, in relazione alle quali
l'intesa  regionale  relativa all'impianto generale del provvedimento
ed  alla  tipologia  delle  iniziative  di  soccorso  ivi previste e'
rilasciata  entro  quarantotto  ore dalla richiesta, si provvede alla
disciplina  ed  alla  definizione delle modalita' degli interventi di
emergenza,  a  valere  sulle  risorse  di  cui  all'articolo 5 (( del
presente  decreto,  ))  nonche'  su  quelle eventualmente individuate
nelle stesse ordinanze di protezione civile.
  3. (( Le regioni interessate, )) successivamente all'adozione delle
ordinanze   di  cui  al  comma  2,  ((  propongono  ))  le  eventuali
implementazioni  e modifiche dei contenuti dei predetti provvedimenti
relativamente  agli  aspetti non precedentemente concertati, ritenuti
necessari  per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 1. ((
In  esito  alle  proposte  di  cui al presente comma, si provvede con
ordinanze  di protezione civile adottate dal Presidente del Consiglio
dei  Ministri  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma 2,  della legge 24
febbraio 1992, n. 225. ))
  4.  Il  Capo  del Dipartimento della protezione civile, Commissario
delegato,  e'  autorizzato  a definire sulla base delle previsioni di
cui alle ordinanze adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri
ai  sensi  dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n.
225,  anche  sul territorio interessato dai fenomeni eruttivi e dagli
eventi  sismici  di  cui  ai decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri  del  29  e  del  31  ottobre  2002,  (( pubblicati nella ))
Gazzetta  Ufficiale  ((  n.  258  del  4 novembre 2002, )) la propria
necessaria  struttura  organizzativa,  utilizzando,  se del caso, gli
uffici ed il personale delle Amministrazioni ed enti pubblici in sede
locale,  ivi compresi quelli militari, acquisendo, ove necessario, la
disponibilita'  di beni mobili, immobili e servizi anche a trattativa
privata mediante affidamento diretto.
          Riferimenti normativi:
              - Per il testo dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992,
          si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.