Art. 2. 1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto, agisce con i poteri di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adottando gli indi-spensabili provvedimenti per assicurare ogni forma di tutela agli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate e il concorso immediato delle Amministrazioni e degli enti pubblici, nonche' di ogni altra istituzione, organizzazione e soggetto privato il cui apporto possa comunque risultare utile per il perseguimento degli interessi pubblici, assumendo altresi' ogni ulteriore determinazione per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni interessate. 2. Con successive ordinanze di protezione civile adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in relazione alle quali l'intesa regionale relativa all'impianto generale del provvedimento ed alla tipologia delle iniziative di soccorso ivi previste e' rilasciata entro quarantotto ore dalla richiesta, si provvede alla disciplina ed alla definizione delle modalita' degli interventi di emergenza, a valere sulle risorse di cui all'articolo 5 (( del presente decreto, )) nonche' su quelle eventualmente individuate nelle stesse ordinanze di protezione civile. 3. (( Le regioni interessate, )) successivamente all'adozione delle ordinanze di cui al comma 2, (( propongono )) le eventuali implementazioni e modifiche dei contenuti dei predetti provvedimenti relativamente agli aspetti non precedentemente concertati, ritenuti necessari per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 1. (( In esito alle proposte di cui al presente comma, si provvede con ordinanze di protezione civile adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. )) 4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato, e' autorizzato a definire sulla base delle previsioni di cui alle ordinanze adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche sul territorio interessato dai fenomeni eruttivi e dagli eventi sismici di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e del 31 ottobre 2002, (( pubblicati nella )) Gazzetta Ufficiale (( n. 258 del 4 novembre 2002, )) la propria necessaria struttura organizzativa, utilizzando, se del caso, gli uffici ed il personale delle Amministrazioni ed enti pubblici in sede locale, ivi compresi quelli militari, acquisendo, ove necessario, la disponibilita' di beni mobili, immobili e servizi anche a trattativa privata mediante affidamento diretto. Riferimenti normativi: - Per il testo dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.