Art. 3. 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, primo periodo, e 2 si applicano, altresi', alle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 qualora per l'eccezionalita' della situazione emergenziale da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione dell'integrita' della vita, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 5, comma 1, della stessa legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri disponga, con proprio decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, (( sentito il Presidente della regione interessata, )) il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare l'emergenza. (( 1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano previste dagli statuti e dalle rispettive norme di attuazione.". )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge n. 225 del 1992: "Art. 2 (Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze). 1. Ai fini dell'attivita' di protezione civile gli eventi si distinguono in: "a) eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di piu' enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; c) calamita' naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensita' ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.". - Per il testo dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.