Art. 3.
  1.  Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, primo periodo,
e 2 si applicano, altresi', alle ipotesi di cui all'articolo 2, comma
1,  lettera  c)  della  legge  24  febbraio  1992, n. 225 qualora per
l'eccezionalita'   della  situazione  emergenziale  da  valutarsi  in
relazione  al  grave  rischio di compromissione dell'integrita' della
vita, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza di cui
all'articolo  5,  comma  1,  della  stessa  legge,  il Presidente del
Consiglio dei Ministri disponga, con proprio decreto, su proposta del
Capo   del  Dipartimento  della  protezione  civile,  ((  sentito  il
Presidente  della  regione  interessata,  ))  il coinvolgimento delle
strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione
civile per fronteggiare l'emergenza.
((    1-bis.  Sono  fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale  e  delle provincie autonome di Trento e di Bolzano previste
dagli statuti e dalle rispettive norme di attuazione.". ))
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge n.
          225 del 1992:
              "Art.   2   (Tipologia   degli   eventi  ed  ambiti  di
          competenze). 1. Ai fini dell'attivita' di protezione civile
          gli eventi si distinguono in:
                "a) eventi   naturali   o  connessi  con  l'attivita'
          dell'uomo   che   possono   essere   fronteggiati  mediante
          interventi  attuabili  dai  singoli  enti e amministrazioni
          competenti in via ordinaria;
                b) eventi   naturali   o   connessi  con  l'attivita'
          dell'uomo  che  per  loro  natura  ed estensione comportano
          l'intervento  coordinato  di  piu'  enti  o amministrazioni
          competenti in via ordinaria;
                c) calamita' naturali, catastrofi o altri eventi che,
          per  intensita'  ed estensione, debbono essere fronteggiati
          con mezzi e poteri straordinari.".
              - Per il testo dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992,
          si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.