Art. 4.
    1.  Per  i  soggetti  che  alle date del (( 29 e 31 ottobre 2002,
nonche'  8  novembre  2002, erano residenti, avevano sede operativa o
esercitavano   la  propria  attivita'  lavorativa,  produttiva  o  di
funzione  nei  comuni  )) e nei territori individuati nei decreti del
Presidente  Consiglio dei Ministri in pari data, sono sospesi fino al
31   marzo  2003  i  termini  di  prescrizione,  decadenza  e  quelli
perentori,  legali  e convenzionali, sostanziali e processuali, anche
previdenziali,  comportanti  prescrizioni  e  decadenze  da qualsiasi
diritto,  azione  ed  eccezione,  in  scadenza nel periodo di vigenza
delle  dichiarazioni diemergenza. Con provvedimento adottato ai sensi
dell'art.  9,  comma  2,  della legge 27 luglio 2000, n. 212, (( sono
sospesi  fino  al  31  marzo  2003  i termini per l'adempimento )) di
obblighi  di  natura  tributaria. Sono altresi' sospesi per lo stesso
periodo  tutti  i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e
immobiliari,  nonche'  ad  ogni  altro titolo di credito avente forza
esecutiva  di  data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei
mutui  di  qualsiasi  genere  in  scadenza nel medesimo periodo. Sono
altresi'  sospesi  per il predetto periodo i termini di notificazione
dei  processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta,
di  svolgimento  di  attivita'  difensiva  e  per la presentazione di
ricorsi   amministrativi   e   giurisdizionali.  ((  Per  i  soggetti
interessati  al  servizio  militare,  si  applicano  le  disposizioni
previste  dall'articolo 138, commi 8, 9 e 10, della legge 23 dicembre
2000, n. 388. ))
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art. 9, comma 2
          della  legge  27 luglio  2000,  n.  212:  (Disposizioni  in
          materia di statuto dei diritti del contribuente):
              "2.  Con  proprio  decreto  il  Ministro delle finanze,
          sentito  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
          programmazione  economica,  puo'  sospendere o differire il
          termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore
          dei  contribuenti  interessati  da  eventi  eccezionali  ed
          imprevedibili.".
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 138, commi 8, 9
          e 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388:
              "8.  I  soggetti residenti alla data delle calamita' di
          cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  c),  della  legge 24
          febbraio  1992, n. 225, interessati al servizio militare di
          leva  le  cui  abitazioni  principali, a causa degli eventi
          calamitosi,  sono  state oggetto di ordinanza di sgombero a
          seguito  di  inagibilita' parziale o totale e permangono in
          questa   condizione   all'atto  della  presentazione  della
          domanda di cui al comma 9, possono essere impiegati, fino a
          quando  persiste  lo  stato  di  emergenza  deliberato  dal
          Consiglio  dei  Ministri  ai sensi dell'art. 5 della citata
          legge  n. 225 del 1992, come coadiutori del personale delle
          Amministrazioni  dello  Stato,  delle  regioni o degli enti
          locali   territoriali   per   le   esigenze  connesse  alla
          realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare gli
          eventi calamitosi.
              9.  Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni
          di  cui  al  comma 8 devono presentare domanda al distretto
          militare   di  appartenenza  al  momento  dell'arruolamento
          ovvero,  in  caso  di  avvenuto  arruolamento,  entro venti
          giorni  dalla data di dichiarazione ovvero di proroga dello
          stato di emergenza. Se il soggetto e' alle armi, la domanda
          deve  essere  presentata  ai rispettivi Comandi di corpo. I
          comandi  militari  competenti,  sulla  base  delle esigenze
          rappresentate  da  parte delle Amministrazioni dello Stato,
          delle  regioni  e  degli  enti  locali  territoriali e loro
          consorzi,   assegnano,   previa   convenzione,  i  soggetti
          interessati, tenendo conto delle professionalita' richieste
          e  delle  attitudini  individuali  dei  soggetti medesimi a
          svolgere  i  previsti interventi. Per il vitto e l'alloggio
          di   tali   soggetti   si   provvede   tenendoconto   della
          ricettivita'  delle  caserme  e  della  disponibilita'  dei
          comuni,    nonche'   autorizzando   il   pernottamento   ed
          eventualmente  il  vitto  presso  le rispettive abitazioni.
          L'assegnazione  dei  militari  di leva alle amministrazioni
          che  hanno  stipulato  la  convenzione  avviene entro venti
          giorni  dalla  presentazione  della  domanda  da  parte dei
          militari stessi.
              10.  Qualora  in  occasione della chiamata alla leva di
          ciascun  contingente si verifichino circostanze eccezionali
          che  non consentano di assicurare il fabbisogno delle Forze
          armate, il Ministro della difesa, con proprio decreto, puo'
          sospendere     temporaneamente     l'applicazione     delle
          disposizioni  del  comma 8 ovvero di quelle sul servizio di
          leva  recate  da  norme di legge che prevedano interventi a
          favore delle zone colpite da eventi calamitosi.