Art. 4. 1. Per i soggetti che alle date del (( 29 e 31 ottobre 2002, nonche' 8 novembre 2002, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attivita' lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni )) e nei territori individuati nei decreti del Presidente Consiglio dei Ministri in pari data, sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni diemergenza. Con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (( sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini per l'adempimento )) di obblighi di natura tributaria. Sono altresi' sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonche' ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresi' sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. (( Per i soggetti interessati al servizio militare, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 138, commi 8, 9 e 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo vigente dell'art. 9, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212: (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente): "2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, puo' sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.". - Si riporta il testo vigente dell'art. 138, commi 8, 9 e 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388: "8. I soggetti residenti alla data delle calamita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, interessati al servizio militare di leva le cui abitazioni principali, a causa degli eventi calamitosi, sono state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilita' parziale o totale e permangono in questa condizione all'atto della presentazione della domanda di cui al comma 9, possono essere impiegati, fino a quando persiste lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992, come coadiutori del personale delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi. 9. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 8 devono presentare domanda al distretto militare di appartenenza al momento dell'arruolamento ovvero, in caso di avvenuto arruolamento, entro venti giorni dalla data di dichiarazione ovvero di proroga dello stato di emergenza. Se il soggetto e' alle armi, la domanda deve essere presentata ai rispettivi Comandi di corpo. I comandi militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate da parte delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali e loro consorzi, assegnano, previa convenzione, i soggetti interessati, tenendo conto delle professionalita' richieste e delle attitudini individuali dei soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi. Per il vitto e l'alloggio di tali soggetti si provvede tenendoconto della ricettivita' delle caserme e della disponibilita' dei comuni, nonche' autorizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. L'assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato la convenzione avviene entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi. 10. Qualora in occasione della chiamata alla leva di ciascun contingente si verifichino circostanze eccezionali che non consentano di assicurare il fabbisogno delle Forze armate, il Ministro della difesa, con proprio decreto, puo' sospendere temporaneamente l'applicazione delle disposizioni del comma 8 ovvero di quelle sul servizio di leva recate da norme di legge che prevedano interventi a favore delle zone colpite da eventi calamitosi.