Art. 5.
((    1. Agli oneri connessi all'articolo 4, valutati in 3 milioni di
euro per l'anno 2002 e in 10 milioni di euro per l'anno 2003, nonche'
alle prime esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali di cui al
presente  decreto  si provvede, per l'anno 2002, nella misura massima
di   10  e  di  50  milioni  di  euro  per  gli  eventi  in  oggetto,
rispettivamente,   del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  del 29 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
258  del  4 novembre 2002, e dei decreti del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  del 31 ottobre 2002 e dell'8 novembre 2002, pubblicati
rispettivamente,  nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002
e  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002, nonche' in
ragione  di  10  milioni  di  euro per l'anno 2003, nell'ambito delle
risorse del Fondo della protezione civile, mediante la corrispondente
riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui al decreto-legge 3
maggio  1991,  n.  142,  convertito  con  modificazioni dalla legge 3
luglio  1991, n. 195, cosi' come quantificata dalla tabella "C" della
legge finanziaria. ))
          Riferimenti normativi:
              - Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito in
          legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge
          3 luglio 1991, n. 195, reca:
              "Provvedimenti   in   favore  delle  popolazioni  delle
          province   di   Siracusa,  Catania  e  Ragusa  colpite  dal
          terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore
          delle    zone   danneggiate   da   eccezionali   avversita'
          atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991.".