Art. 5. (( 1. Agli oneri connessi all'articolo 4, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2002 e in 10 milioni di euro per l'anno 2003, nonche' alle prime esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali di cui al presente decreto si provvede, per l'anno 2002, nella misura massima di 10 e di 50 milioni di euro per gli eventi in oggetto, rispettivamente, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002 e dell'8 novembre 2002, pubblicati rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002 e nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002, nonche' in ragione di 10 milioni di euro per l'anno 2003, nell'ambito delle risorse del Fondo della protezione civile, mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come quantificata dalla tabella "C" della legge finanziaria. )) Riferimenti normativi: - Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 luglio 1991, n. 195, reca: "Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991.".